C’è da fare un importante aggiornamento all’articolo apparso ieri 13 marzo 2020 su Il Plurale.
Nella serata di ieri, infatti, il Presidente della Regione Campania con propria ordinanza ha reso più severe e restrittive le prescrizioni del Governo Italiano modificando di fatto alcune delle risposte alle domande che ci eravamo posti. Resta ferma tutta la disciplina sanzionatoria penale già approfondita con una singolare novità di cui si dirà nel prosieguo.
Veniamo nel dettaglio alle nuove risposte trascrivendo per comodità tutto ciò che resta inalterato e segnalando in neretto le modifiche.
Posso fare una passeggiata? Posso andare a correre? Posso andare a lavoro, a fare una visita medica, a fare la spesa o a comprare le medicine? Ma anche banalmente a comprare il giornale o le sigarette? Quali sono le sanzioni alle quali mi espongo in caso di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità? Quali reati posso commettere ai tempi dell’epidemia da coronavirus?
Gli interrogativi legittimi e comuni di questi giorni se ci fosse una macchina del tempo che ci portasse indietro di soli due mesi ci farebbero inorridire e sgranare gli occhi.
I DPCM (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) in combinato disposto (cioè da integrare) con le Ordinanze del Presidente della Regione Campania sono provvedimenti urgenti, emergenziali e transitori ( l’Ordinanza P.R.C. n. 15 contiene già il provvisorio termine del 25 marzo) finalizzati alla salvaguardia del preminente interesse della tutela della salute pubblica.
È bene fare questa premessa perchè essi sono permeati di quei caratteri di eccezionalità: sono evidentemente scritti in fretta, seguendo l’evolversi drammatico degli eventi, intervengono a comprimere spazi di libertà che mai erano stati scalfiti a partire dall’introduzione della Costituzione Repubblicana ma, è bene dirlo, poggiano comunque sul consenso sociale che sempre caratterizza il pregiuridico.
Allora rispondiamo alle nostre domande introduttive.
1. Posso fare una passeggiata?
No. È fatto obbligo a tutti i cittadini della Campania – ed a chiunque si trovi sul territorio della Regione – di restare nelle proprie abitazioni. E’ consentito in maniera individuale di portare fuori il cane per le esigenze tipiche degli animali per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora..
2. Posso andare a correre?
No stando alla lettera dell’Ordinanza n. 15. Il Presidente della Regione Campania era già intervenuto con propria ordinanza a chiudere parchi e ville comunali perchè una interpretazione troppo sciolta e disinvolta di questa concessione, in alcune zone, aveva finito per frustrare e rendere inefficaci i sacrifici di libertà delle altre persone. Nella tarda serata di ieri 13 marzo 2020 un comunicato stampa dello staff del Presidente della Regione Campania (che sarebbe una sorta di interpretazione autentica cioè che proviene dallo stesso organo emanante) ha chiarito che resta la possibilità di fare attività sportiva e motoria all’esterno in maniera individuale, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora rispettando tassativamente le norme di cautela della distanza di almeno un metro dalle altre persone.
In realtà tale concessione non è conforme allo spirito del provvedimento regionale – tanto che in esso nulla si dice – ma tale chiarimento si deve all’ultimo e precedente DPCM che lo consentiva: qualsiasi normativa regionale non può essere in contrasto con una statale.
Il mio consiglio per questo breve lasso di tempo emergenziale e per evitare problemi con le forze dell’ordine è di evitare tale attività all’esterno.
3. Posso andare a lavoro, a fare una visita medica, a fare la spesa, a comprare le medicine?
Assolutamente sì ma in maniera INDIVIDUALE. Queste sono le esplicite deroghe al generale divieto di circolazione. Tali esigenze devono essere oggetto dell’autocertificazione da compilare e portare con sé o in assenza il cui modulo viene fornito dalle Forze dell’Ordine. Occorre dichiarare la verità perché gli abusi saranno sanzionati come diremo a breve. A queste deroghe se ne affianca un’altra: lo stato di necessità da esplicitare volta per volta. Gli abusi saranno puniti ribadendo in ogni caso che bisogna limitare allo stretto necessario ognuno dei suddetti spostamenti ed essi devono essere individuali. E’ consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente: 1) nel caso di spostamenti per motivi di salute ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità; 2) nel caso di spostamento per motivi di lavoro purchè si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare ed in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
4. Posso andare a comprare il giornale o le sigarette? Sì in maniera individuale nelle edicole e nei tabacchi più vicini alla propria abitazione per il tempo strettamente necessario all’acquisto.
Quali sono le sanzioni alle quali mi espongo in caso di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità? Quali reati posso commettere ai tempi dell’epidemia da Coronavirus? L’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità integra la condotta prevista e punita dall’art. 650 del codice penale. Esso è un reato contravvenzionale, segnatamente di polizia, punito – sempre che il fatto non costituisca un più grave reato – con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 206. Dunque sarete denunciati dalle forze dell’ordine preposte al controllo e l’Autorità Giudiziaria in caso di fondatezza della notizia di reato emanerà nei vostri confronti un decreto penale di condanna.
La trasgressione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Campania implica anche la segnalazione all’ASL e l’obbligo immediato per il trasgressore di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con divieto di contatti sociali rimanendo raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza dunque senza nessuna deroga – nemmeno per lavoro – ad allontanarsi dalla propria abitazione.
Nel caso in cui dovesse esservi notificato un decreto penale di condanna non bisogna assolutamente riporlo in un cassetto o limitarsi al pagamento dell’eventuale sanzione pecuniaria ivi contenuta ma se si vogliono evitare e/o mitigare le conseguenze tipiche di una condanna penale occorre immediatamente recarsi dal proprio avvocato.
Nel caso in cui si abbia coscienza di commettere un abuso non bisogna assolutamente tentare di scappare davanti ad un controllo: una simile condotta oltre a mettere in pericolo voi stessi e gli operatori di polizia giudiziaria potrebbe integrare il ben più grave delitto previsto dall’art. 337 del codice penale “resistenza a un pubblico ufficiale” punito con reclusione da sei mesi a cinque anni.
Allo stesso tempo bisogna assolutamente evitare di autocertificare il falso: tale condotta, restando fermo il reato di cui all’art. 650 c.p., integra l’ulteriore reato previsto dall’art.483 codice penale in relazione all’art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000 “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” delitto punito con la reclusione fino a due anni.
Tutto ciò se le suddette condotte sono commesse da soggetti sani.
Nel caso in cui si abbiano conclamati sintomi da COVID19 e si violi la quarantena si può integrare il reato di cui all’art. 452 del codice penale “epidemia colposa” punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso, infine, in cui si risulti positivi al COVID19 e si violi comunque la quarantena – anche nel caso in cui non si volesse direttamente trasmettere la malattia ma, semplicemente nella coscienza di essere positivi, si accettasse il rischio di trasmetterla (c.d. dolo eventuale) – si integrerebbe il gravissimo reato di cui all’art. 438 del codice penale punito con l’ergastolo.
Avv. Paolino Salierno
11 comments on Aggiornamento Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.15 del 13 marzo 2020
Comments are closed.