Presso la sede della Filca-Cisl di Avellino, i sindacati di categoria hanno promosso un incontro per programmare le iniziative da mettere in campo insieme ai lavoratori nei prossimi giorni.
Dopo aver proclamato lo sciopero ed aver effettuato nei giorni scorsi un sit-in davanti al Palazzo di Governo, i sindacati hanno deciso di portare questa delicata vertenza sul tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico.
Molto duro il segretario della Fillea Cgil, Antonio Di Capua, che definisce inaccettabile che un’azienda come il gruppo Fantoni decida da un giorno all’altro di chiudere uno stabilimento con 117 dipendenti.
Carmine Piemonte, Feneal Uil, si rivolge direttamente al presidente della provincia Biancardi e chiede la convocazione di un consiglio straordinario monotematico.
Giovanni Lo Russo, Filca Cisl, spiega come sia unanime la volontà da parte di tutte le sigle sindacali di porre in essere tutte le azioni che possano inchiodare il gruppo Fantoni alle proprie responsabilità sia nei confronti dei lavoratori che del territorio irpino.
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Covid-19 in Irpinia: nuovi 150 tamponi naso-faringei sono risultati positivi
Dagli ultimi tamponi naso-faringei effettuati in Irpinia, 1.406, sono risultati positivi al Covid-19 nuovi 150 casi.
Nuovi tamponi positivi in Irpinia
I risultati pervenuti dall’ASL di Avellino sono i seguenti:
- 3 residenti nel comune di Altavilla Irpina
- 4 residenti nel comune di Ariano Irpino
- 3 residenti nel comune di Atripalda
- 19 residenti nel comune di Avellino
- 1 residente nel comune di Bonito
- 6 residenti nel comune di Calitri
- 1 residente nel comune di Cervinara
- 2 residenti nel comune di Contrada
- 1 residente nel comune di Flumeri
- 2 residenti nel comune di Forino
- 3 residenti nel comune di Frigento
- 2 residenti nel comune di Grottaminarda
- 1 residente nel comune di Lapio
- 1 residente nel comune di Lioni
- 1 residente nel comune di Manocalzati
- 2 residenti nel comune di Melito Irpino
- 1 residente nel comune di Mercogliano
- 2 residenti nel comune di Mirabella Eclano
- 2 residenti nel comune di Montefalcione
- 8 residenti nel comune di Monteforte Irpino
- 1 residente nel comune di Montefredane
- 9 residenti nel comune di Montella
- 5 residenti nel comune di Montemiletto
- 23 residenti nel comune di Montoro
- 3 residenti nel comune di Mugnano del Cardinale
- 1 residente nel comune di Paternopoli
- 1 residente nel comune di Pratola Serra
- 2 residenti nel comune di Quindici
- 1 residente nel comune di Rocca San Felice
- 2 residenti nel comune di Roccabascerana
- 1 residente nel comune di Rotondi
- 1 residente nel comune di San Martino Valle Caudina
- 1 residente nel comune di San Michele di Serino
- 1 residente nel comune di San Sossio Baronia
- 1 residente nel comune di Santo Stefano del Sole
- 1 residente nel comune di Scampitella
- 12 residenti nel comune di Serino
- 1 residente nel comune di Sirignano
- 3 residenti nel comune di Solofra
- 1 residente nel comune di Sorbo Serpico
- 4 residenti nel comune di Sturno
- 1 residente nel comune di Summonte
- 1 residente nel comune di Taurano
- 4 residenti nel comune di Torre Le Nocelle
- 2 residenti nel comune di Torre Le Nocelle
- 2 residenti nel comune di Villamaina
- 2 residenti nel comune di Villanova del Battista
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Nuovo Dpcm: quali sono le nuove disposizioni per il contenimento del contagio
Il nuovo Dpcm che entra in vigore oggi su tutto il territorio nazionale stabilisce nuovi comportamenti da adottare e nuove disposizioni in vigore.
Per quanto riguarda il contenimento della diffusione del virus è obbligatorio l’avere sempre con sé le mascherine con l’obbligo di indossarle nei luoghi chiusi che non siano abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui è garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
L’obbligo di indossare la mascherina non è previsto per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. La distanza interpersonale resta quella di un metro. Restano invariabili le altre misure di contenimento del virus quali continua e costante igiene delle mani.
Nelle strade o piazze dei centri urbani dove si potrebbero creare assembramenti è possibile disporre la chiusura al pubblico dopo le 21:00. Si può, qualora venga disposta la chiusura, accedere per recarsi nelle abitazioni private e per usufruire dei locali commerciali aperti in modo legittimo.
Si raccomanda il non utilizzo con mezzi di trasporto pubblici o privati per esigenze altre a meno che non siano per ragioni lavorative, di studio, per motivi di salute o di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
In nuovo Dpcm stabilisce che nei locali pubblici e aperti al pubblico vi è l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale, tenendo conto dei protocolli e delle normative vigenti.
Possono essere usate le seguenti mascherine:
- mascherine di comunità (lavabili o monouso)
- mascherine autoprodotte in maniera multistrato che siano in grado di creare una barriera e che possano stabilire confort e respirabilità e che permettono di coprire dal mento fino al di sopra del naso
Nuovo Dpcm in vigore in Italia
Le nuove disposizioni per il contenimento del contagio: alcuni dei punti stabiliti
Per contenere e contrastare la diffusione del Covid-19 devono essere applicate le seguenti misure:
- I soggetti con infezioni respiratorie caratterizzati da febbre maggiore di 37,5° devono restare nel proprio domicilio e contattare il medico curante.
- L’accesso nei parchi pubblici, nelle ville e nei giardini pubblici ci può essere, rispettando il divieto di assembramento e rispettando la distanza interpersonale di un metro.
- In questi luoghi è consentito l’accesso ai minori anche insieme ai propri familiari o altre persone che sono abituali conviventi o deputate alla loro cura per svolgere attività ricreative o ludiche.
- Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
- I ragazzi e i bambini possono svolgere attività ludiche e ricreative in luoghi destinati a fare ciò con l’aiuto e la presenza di operatori che possono tenerli in custodia ma con l’obbligo di adottare protocolli di sicurezza.
- Si possono svolgere attività sportive o attività motoria all’aperto anche in aree attrezzate o parchi pubblici purché vi sia il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 2 metri per quanto concerne l’attività sportiva e di un metro per quanto riguarda l’attività motoria. Queste disposizioni non vengono applicate qualora sia necessaria la presenza di un accompagnatore o per persone che non sono completamente autosufficienti.
- Sono sospese le competizioni sportive e gli eventi di sport individuali e di squadra svolti in qualsiasi luogo sia pubblico che privato.
- Sono consentiti gli eventi sportivi ritenuti di interesse nazionale all’interno dei settori professionistici o dilettantistici del CONI, CIP e dalle rispettive federazioni nazionali.
- Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali fatta eccezione per quelli che hanno il presidio sanitario obbligatorio e che erogano prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza.
- Le manifestazioni pubbliche possono svolgersi e sono consentite solo in maniera statica a condizione che vengano osservate le distanza sociali attualmente vigenti.
- Sono sospese le attività di scommesse, bingo, sale giochi e casinò.
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e anche in altri spazi all’aperto.
- Restano sospese le attività delle discoteche, delle sale da ballo sia al chiuso che all’aperto.
- Sono vietate le feste al chiuso e all’aperto comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
- Per quanto riguarda le abitazioni private si raccomanda di non ricevere persone diverse dai conviventi fatta eccezione per esigenze lavorative o situazioni di necessità o di urgenza.
- Restano vietate fiere, sagre e qualsiasi evento analogo.
- Sono sospesi congressi, convegni ed altri eventi a meno che questi non si svolgano con modalità a distanza.
- È possibile accedere nei luoghi di culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti.
- L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza.
- Le scuole di secondo grado possono adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ricorrendo alla DDI (Didattica Digitale Integrata) per una quota pari almeno al 75% delle attività e modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni anche attraverso la disposizione di turni pomeridiani.
- Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza.
- I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono proseguire anche in modalità di non presenza.
- Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o di gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.
- Sono consentite le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali, per l’orientamento e per il tirocinio.
Questi appena esposti sono alcuni punti del nuovo Dpcm che andrà in vigore oggi.
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Vincenzo De Luca e l’ordinanza n.87
Siamo arrivati all’ordinanza n.87 di Vincenzo De Luca che riguarda la proroga delle misure in tema di limitazioni alla mobilità, locale e interprovinciale. Le seguenti disposizioni sono valide fino al 14 novembre e stabilisce quanto segue.
Per quanto concerne le attività di jogging svolte in parchi pubblici, centri storici, lungomari e luoghi non isolati la limitazione oraria è dalla 06:00 alle 08:30 mentre per i luoghi isolati non c’è restrizione di orario.
Vincenzo De Luca
Tutti gli esercizi commerciali: bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, pub, vinerie e simili non possono vendere con asporto dopo le ore 22:30. Sono esclusi da tale divieto le attività di asporto con consegna all’utenza in auto che possono svolgere l’attività di asporto mantenendo tutte le norme di prevenzione e sicurezza vigenti e con prenotazione da remoto. L’ultima consegna a domicilio può partire fino alle ore 23:00.
Per quanto riguarda gli spostamenti è raccomandato ma non obbligatorio di non allontanarsi dal proprio comune di domicilio, dimora o residenza.
Dalle ore 23:00 alle ore 05:00 sono consentiti esclusivamente motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza o motivi di salute.
È fatto divieto durante l’arco dell’intera giornata di spostarsi dalla propria provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche e di formazione di cui fanno parte allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti. Il divieto non si applica al transito necessario verso altre regioni italiane o straniere o verso luoghi d’imbarco come stazioni, porti o aeroporti.
Tutte le motivazioni per eventuali spostamenti devono essere motivate all’interno dell’autodichiarazione.
Si attendono nuove disposizioni, confidiamo nei prossimi giorni e settimane di arrivare alla cifra tonda del numero 90, per quanto riguarda le ordinanze e le nuove disposizioni da adottare.
In breve l’ordinanza n.87 non è altro che una proroga delle precedenti disposizioni.
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