Comunità

Fase 2: misure per gli esercizi commerciali

Quali sono le misure che dovranno rispettare gli esercizi commerciali durante la fase 2?

All’interno del DPCM ministeriale vi è una sezione che mette nero su bianco le modalità di comportamento da mantenere e utilizzare all’interno delle attività commerciali, cui sarà permessa l’apertura dal 4 maggio.

Bisognerà rispettare il distanziamento interpersonale di un metro.

Gli ambienti, previa sanificazione prima di aprire ufficialmente che dovrà essere certificata dalla ditta che ha le credenziali e i permessi appositi per poterlo fare, dovranno essere puliti con frequenza, almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura.

Viene da domandarsi, per quanto concerne quelle attività che sono state chiuse per mesi, quale sia il senso di sanificare ambienti chiusi e inutilizzati? La sanificazione ha dei costi (all’incirca 300 euro a salire) e non sono stati predisposti aiuti per alleggerire i gestori di attività che costrette a chiudere, ancor prima di aprire e viste le restrizioni vigenti e future, sono già in perdita.

Fase 2 le misure che dovranno adottare gli esercizi commerciali

Fase 2 le misure che dovranno adottare gli esercizi commerciali

Bisognerà garantire una costante aereazione naturale in modo tale da ricambiare l’aria ovvero aprire le finestre costantemente. Ciascuna attività dovrà avere ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In breve bisognerà acquistare prodotti adatti, dando la possibilità di utilizzo a tutti. Ovviamente questi prodotti specifici hanno un costo maggiore rispetto a quelli comunemente utilizzati.

Questi prodotti dovranno essere sistemati accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

Obbligo di mascherine nei luoghi e negli ambienti chiusi e in tutte le fasi lavorative dove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. Dovranno essere usati guanti usa e getta nelle attività di acquisto, in particolar modo per le attività che si occupano della vendita di alimenti e di bevande.

Gli accessi all’interno degli esercizi commerciali dovranno essere scaglionati, ampliando le fasce orarie. Un locale di 40mq potrà far entrare una sola persona per volta e all’interno dovranno e potranno esserci solo due operatori.

Per locali di dimensioni maggiori l’accesso sarà regolamentato in funzione degli spazio disponibili, differenziando dove possibile i percorsi di entrata e di uscita.

Bisognera informare i clienti sulle norme di distanziamento da adottare in attesa per entrare negli esercizi in questione.

Emergenza Covid-19 in Irpinia nuovi aggiornamenti

Nelle ultime ore sono stati analizzati 390 tamponi e sono risultati 2 casi positivi al Covid-19.

Nuovi tamponi positivi in Irpinia

Due nuovi tamponi positivi in Irpinia

I risultati dei test rapidi pervenuti dall’ASL di Avellino sono i seguenti:

  • 1 nel Comune di Ariano Irpino asintomatico che è stato a contatto con caso positivo
  • 1 nel Comune di Grottaminarda asitomatico e che è stato a contatto con un caso positivo

In base al relativo comunicato stampa pervenuto dall’ASL di Avellino troviamo una incogruenza delle informazioni rilasciate in quanto all’inizio si fa riferimento ad analisi dei tamponi mentre i risultati positivi fanno riferimento a test rapidi. Come sappiamo ci sono differenze sostanziali tra tamponi e test rapidi.

Qualora fossero stati analizzati sia tamponi che test rapidi, sarebbe opportuno informare i media sui numeri di entrambi.

Aspettiamo delucidazioni a riguardo.

Vincenzo De Luca e l’Ordinanza n.39: un secondo chiarimento rivolto questa volta alla ristorazione

Avevamo annunciato un prosieguo della saga dei chiarimenti sull’Ordinanza regionale n.39 e non abbiamo dovuto attendere molto per averne conferma.

Dopo che Vincenzo De Luca ha chiarito il punto n.6 dell’Ordinanza regionale n.39, specificando cosa si intendesse con il termine di attività motoria, continuando a vietare: corsa, footing e jogging questa volta arriva un chiarimento relativo al n.3 del documento regionale che riguarda la ristorazione.

Il Presidente della Regione Campania con l’ennesimo chiarimento specifica gli orari di esercizio per la consegna a domicilio che, in realtà, erano chiari anche all’interno dell’Ordinanza n.39.

Questo chiarimento è però frutto di una svista partita dalla stessa Ordinanza regionale che aveva dimenticato di menzionare alcune categorie all’interno della stessa.

Le consegne a domicilio, se non si fosse compreso bene, sono permesse dalle ore 07:00 alle ore 14:00 per quanto riguarda: rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari con eccezione per gli esercizi commerciali che vendono all’ingrosso e che osservano orari notturni di esercizio solo ed esclusivamente per loro è possibile consegnare dalle ore 02:00 alle ore 08:00 e anche per le suddette è vietata la somministrazione al banco e con consegna su chiamata.

I ristoranti, le pizzerie e le gelaterie che non sono collegate a bar e pasticcerie, i pub, le vinerie, keebab e simili possono effettuare consegne a domicio dalle ore 16:00 ma l’ultima consegna deve essere effettuata entro le ore 23:00.

Questo chiarimento è stato fatto perché nell’Ordinanza n.39 non erano stati menzionati i pub, le vinerie, le rosticcerie e le kebabberie che hanno, giustamente, aperto per effettuare consegne a domicilio ma che si sono ritrovati immediatamente la Polizia Municipale davanti le attività commerciali non menzionate dall’Ordinanza n.39, invitando i gestori a chiudere bottega e a tornare a casa.

Solerzia che, a mio avviso, poteva essere impiegata con maggiore diligenza in quei luoghi in cui, nelle ore precedenti, si era creato assembramento e dove vi erano persone che deambulavano senza mascherina. Non voglio sicuramente andare a sindacare il lavoro altrui ma ciò che è successo nelle ultime ore sembra ridicolo e quasi una macchietta della realtà.

Ecco, ad esempio, cosa è successo ieri sera a Napoli al titolare del Puok Burger Store in Via Cilea.

Delivery bloccato all’ultimo

Questa sera non possiamo aprire, SCUSATECI per il disagio 🤷‍♂️

Pubblicato da Puok Burger Store su Lunedì 27 aprile 2020

Ecco spiegato l’ennesimo chiarimento all’Ordinanza regionale n.39 che, fortunatamente, è andato a buon fine in modo tale che la Polizia Municipale e affini sappiano bene dove recarsi, nei prossimi giorni, per far rispettare queste norme, a Napoli in Via Caracciolo ad esempio?

Altra cosa che ho notato è che questo chiarimento, stranamente o casualmente, non è stato pubblicato né sulla pagina della Regione Campania né sulla pagina personale del Presidente della Regione Campania. Sarà stata una svista ma ricordiamo che il mondo, compreso quello istituzionale, è composto da esseri umani e in quanto tali possono incorrere in errori e non ci sarebbe nulla di male nell’ammettere pubblicamente sui social una svista che comunque è stata tempestivamente rettificata.

Tutto è bene ciò che finisce bene!

La saga continua…

Nuovi tamponi positivi al Covid-19 in Irpinia

Nelle ultime ore sono stati analizzati in Irpinia 244 tamponi e ne sono risultati positivi 3 al Covid-19.

Nuovi positivi al Covid-19 in Irpinia

Positivi nuovi casi in Irpinia al Covid-19

I risultati pervenuti dall‘ASL di Avellino sono i seguenti:

  • 1 nel Comune di Castelfranci asintomatico
  • 2 nel Comune di Ariano Irpino asintomatiche di cui una già in isolamento in quanto contatto stretto di un caso già risultato positivo al Covid-19

Vincenzo De Luca chiarisce alcuni punti dell’Ordinanza regionale n.39

In molti si aspettavano delle restrizioni maggiori, riguardanti il DPCM che affronta la fase 2, invece, nelle ultime ore, sono giunte delle delucidazioni con un documento di chiarimento che specifica i limiti del punto 6 dell’Ordinanza regionale n.39.

Dal 27 aprile la Regione Campania ha consentito l’uscita per due ore la mattina e due la sera, per praticare attività motoria nei pressi della propria abitazione. Sarà il troppo tempo passato a casa, sarà la finta superficialità che, in molti, hanno voluto adottare per andare a passeggiare dove preferivano ma si è verificato un caos che non è passato inosservato.

In particolar modo nelle zone metropolitane si sono creati assembramenti in cui persone praticavano attività sportiva individuale e senza mascherine, soprattuto nelle città che godono della presenza del mare e della zona da passeggio adibita.

Una moltitudine di persone, come prevedibile, si è riversata sul lungomare, creando scompiglio, confusione e il tanto temuto assembramento. Viene da chiedersi l’Esercito e le Forze dell’Ordine di cui abbiamo tanto sentito parlare dal nostro Presidente della Regione, dove fossero. Probabilmente a questa domanda non avremo mai risposta.

Comportamenti simili, come quelli che si sono verificati, erano facilmente deducibili visto che quando ci è stato chiesto di avere buon senso, ciascuno, pensando ai propri riscontri personali di allietamento, ha deciso di interpretarli come meglio credeva e facendo quello che gli sembrava più congeniale.

Vincenzo De Luca

Vincenzo De Luca

Da questi comportamenti Vincenzo De Luca ha precisato che non è permesso svolgere attività di corsa, footing o jogging, in quanto le dette attività sono incompatibili con l’uso delle mascherine. Questo è vero fino ad un certo punto perché esistono delle mascherine di stoffa adatte per poter praticare attività sportive, dotate di filtro intercambiabile, che hanno sicuramente un prezzo maggiore rispetto a quelle in commercio ma sarà cura dello sportivo di turno scegliere se acquistarle o meno.

Dunque è stato precisato che si possono fare passeggiate e nulla più e ovviamente si deve restare in prossimità della propria abitazione (giro del palazzo, piazzetta adiacente o aree limitrofe alla propria casa, per intenderci).

Attendiamo ulteriori provvedimenti e restrizioni.

La saga continua…

Fase 2: misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Vediamo la parte del DPCM ministeriale che riguarda le misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.

Come sappiamo il 4 maggio inizierà la fase 2 che non rappresenta un ritorno alla normalità, cui eravamo abituati prima, ma la ripresa delle attività e una maggiore libertà di spostamento mantenendo le distanze di sicurezza, l’utilizzo di guanti e mascherine, evitando assembramenti.

Il Covid-19 non è sparito ma grazie alle misure di contenimento per evitare i contagi stiamo avendo minori casi positivi e ciò non può e non deve interpretato come scomparsa del virus.

Cosa si può fare e cosa è vietato nella fase 2

Quali obblighi e permessi sono previsti nell’Articolo del DPCM ministeriale

Dunque continuano ad essere consentiti gli spostamenti dovuti da comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute. La novità, rispetto all’impossibilità precedente, riguarda la possibilità di poter incontrare congiunti, termine che nelle ultime ore ha creato confusione in merito.

Il termine congiunti a livello legislativo non esiste dunque, nei prossimi giorni, verrà emessa una circolare che deluciderà nel dettaglio i rapporti interpersonali e non regolamentati giuridicamente, in modo da rendere più chiaro cosa si intende con questo termine. Le problematiche infatti vanno a violare alcune disparità dei diritti che riguardano affetti esistenti ma che, di fatto, davanti alla legge sono inesistenti.

Ad esempio compagni e conviventi non di fatto o fidanzati, eterosessuali o omosessuali, non legati da alcuna unione civile possono considerarsi congiunti?

Una volta specificato, nero su bianco, cosa si intende con il termine congiunti sarà consentito incontrarsi ma evitando assembramenti.

Gli incontri dovranno svolgersi mantenendo il distanziamento tra i soggetti che dovrà essere di un metro e vi sarà l’obbligo dell’uso delle mascherine.

Le persone non potranno trasferirsi e spostarsi, sia con mezzi di trasporto pubblici che privati, in una Regione diversa dalla propria o da quella in cui si trovano attualmente, a meno che non ci siano motivazioni legate ad esigenze lavorative comprovate.

Potranno spostarsi oltre Regione, come accadeva anche prima, persone che hanno necessità urgenti di salute e in ogni caso si dovrà rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Coloro che hanno sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° sono obbligati a restare presso il proprio domicilio, limitando contatti sociali e con altre persone per evitare un contagio. Qualora si dovessero avere i sintomi sopracitati bisogna consultare il proprio medico curante.

È vietato lo spostamento alle persone che sono sottoposte a quarantena e che sono risultate positive al Covid-19.

Parchi, ville e giardini pubblici e privati

Fase 2 zone verdi: decreto

Fase 2 zone verdi: decreto

L’assembramento continua ad essere vietato sia in luoghi pubblici che in luoghi privati.

Ciascun Sindaco può disporre la chiusura di aree specifiche che risultino complesse da controllare.

Per quanto riguarda la possibilità di recarsi nei parchi, ville e giardini pubblici e privati, il 4 maggio, salvo diverse disposizioni regionali, sarà possibile purchè non si verifichino casi assembramento, si rispettino le distanze di sicurezza.

Qualora si dovessero verificare atteggiamenti non coerenti con le decisioni prese ciascun Sindaco potrà disporre la chiusura delle aeree verdi sopracitate. Le aree attrezzate per attività ricreative dei bambini sono chiuse perché non sono consentite attività ludiche o ricreative all’aperto. Si potranno svolgere attività individuali all’aperto, con un accompagnatore per i minori e per le persone che non sono completamente autosufficienti.

Attività motoria e sportiva

Attività motoria e sportiva nella fase 2

Attività motoria e sportiva nella fase 2

Per quanto riguarda l’attività motoria o sportiva potrà essere svolta, mantenendo due metri di distanza interpersonale per quanto riguarda l’attività sportiva e di almeno un metro per le altre attività.

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di qualsiasi ordine e disciplina sia che essi si svolgano in luoghi pubblici o privati. Per quanto riguarda gli atleti, professionisti e non professionisti, che sono riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della partecipazioni a giochi olimpici o manifestazioni nazionali e internazionali, sono consentiti allenamenti a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. No alla possibilità di allenarsi per gli atleti che praticano attività sportive di gruppo perché creano assembrano e queste attività non permettono un sicuro distanziamento e contenimento del contagio.

Gli impianti sciistici sono chiusi e sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura che richiedono la presenza di un pubblico. Sono sospesi gli eventi di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico svolti sia in luoghi pubblici che privati. Non saranno consentite feste pubbliche e private anche se si deciderà di svolgerle nelle abitazioni private.

Attività culturali e di aggregazione in genere

No ad eventi di aggegazione durante la fase 2

No ad eventi di aggegazione durante la fase 2

Restano chiusi: cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi e di scommesse, discoteche e locali di aggregazione sociale perché non consentono di rispettare le misure di sicurezza per evitare contagio da Covid-19.

Sono sospese cerimonie civili e religiose. Sono consentire cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione dei congiunti con un massimo di 15 persone. La funzione dovrà preferibilmente svolgersi all’aperto e in qualsiasi caso è obbligatoria la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza di un metro.

Non sono aperti al pubblico i musei e gli istituti e i luoghi di cultura che creano assembramento.

Servizi educativi, didattici e concorsi

Scuole, Università, concorsi e corsi di formazione nella Fase 2

Scuole, Università, concorsi e corsi di formazione nella Fase 2

Per quanto riguarda i servizi educativi per l’infanzia e quelli didattici all’interno delle scuole di qualsiasi grado, comprese le università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica. Sono sospesi: master, corsi professionali, corsi di attività formativesvolte da enti pubblici e da soggetti privati. a meno che non si svolgano a distanza (online). Non vengono sospesi i corsi di formazione specifica in medicina generale.

Sono sospesi incontri e riunioni di organi colleggiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.

Sono sospesi: viaggi d’istruzione, iniziative di scambio culturale e gemellaggio e le visite guidate. Continua la DAD (Didattica A Distanza). Le stesse norme valgono anche per le Università e Istituzioni.

È consentito andare in biblioteca a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi che riduca l’aggregazione e la distanza ravvicinata.

Sono sospesi tutti i concorsi che prevedono prove scritti mentre possono svolgersi quelli che richiedono la sola valutazione del CV.

Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico. Sono sospesi: congressi, riunioni, meeting ed eventi che comprendono la partecipazione di personale sanitario, del personale incaricato dello svolgimento dei servizi pubblici essenziali.

È possibile incontrarsi online per discutere problematiche lavorative o gestire impegni improrogabili. Qualora risultino essere indispensabili riunioni riguardanti coordinamenti attivati nell’ambito Covid-19 bisognerà garantire il metro di distanza.

Sono sospese: piscine, palestre, centri sportivi, centri benessere, centri termali, centri sociali, centri ricreativi e centri culturali.

Strutture sanitarie, penitenziarie e RSA

Strutture sanitarie, penitenziarie e RSA nella Fase 2

Strutture sanitarie, penitenziarie e RSA nella Fase 2

Gli accompagnatori dei pazienti hanno il divieto di restare nelle sale di attesa dei Dipartimenti Emergenza e Accettazione e dei Pronto Soccorso, salvo specifiche indicazioni da parte del personale sanitario preposto.

Per quanto riguarda le RSA e l’accesso dei parenti e visitatori presso le strutture sono limitate le visite ai9 soli casi indicati dalla Direzione Sanitaria della struttura in questione che ha l’obbligo di prevenire possibili trasmissioni.

I nuovi ingressi negli istituti penitenziari dovranno seguire protocolli. In caso di positività dei nuovi ingressi si provvederà all’isolamento dagli altri detenuti, raccomandando anche di valutare la detenzione domiciliare.

I colloqui con i detenuti saranno possibili tramite video o telefono. Può essere autorizzato il colloquio personale solo per alcuni casi particolari e rispettando una distanza di due metri. Verranno limitati i permessi e la semilibertà per evitare l’uscita e l’entrata non contrallata che potrebbe causare contagio, in alcuni sarà permessa la detenzione domiciliare.

Attività commerciali

Fase 2 attività commerciali consentite

Fase 2: attività commerciali consentite

Sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuale sia in singoli spazi commerciali sia nell’ambito della media e grande distribuzione (sono compresi i centri commerciali purché siano aperte le attività consentite dal DPCM).

Restano chiusi mercati a prescindere dalla tipologia di vendita.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. È obbligatoria la distanza di sicurezza di un metro. Sono sospese le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie). È consentita l’attività delle mense e del catering che garantiscono la distanza interpersonale di un metro.

Resta consentita l’attività di svolgere consegna a domicilio per quanto riguarda il settore della ristorazione, rispettando le norme igieniche per quanto riguarda il confezionamento e il trasporto. È consentita la ristorazione da asporto, rispettando la distanza interpersonale di un metro. È vietato consumare prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Sono chiusi gli esercizi commerciali che somministrano alimenti e bevande che si trovano all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri. Restano chiuse le aree di servizio situate nelle aree di servizio e rifornimento carburante. Restano aperte le aree di servizio  che si trovano sulle autostrade che possono vendere alimentati da asporto da consumare all’esterno del locale e quelle che si trovano all’interno degli ospedali e degli aeroporti con l’obbligo di garantire la distanza interpersonale di un metro.

Restano chiuse le attività commerciali di servizi alla persona: estetiste, parrucchieri e barbieri. Restano garantiti i servizi bancari, postali, finanziari e assicurativi. Restano attive le attività che riguardano il setoore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare e sono avviamente comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Servizi di trasporto

Servizi di trasporto fase 2

Servizi di trasporto fase 2

Durante la fase 2 per evitare assembramenti verranno ridotti, sospesi e limitati i servizi di trasporto, sia nazionali che internazionali.

Covid-19 in Irpinia: aggiornamento sui guariti

Le persone che, ad oggi, risultano essere guarite dal Covid-19 in Irpinia risultano essere 168. La certificazione viene dichiarata tale dopo l’effettuazione del doppio tampone con esito negativo per entrambi i risultati.

Il punto della situazione sui casi guariti dal Covid-19 in Irpinia

Il punto della situazione sui casi guariti dal Covid-19 in Irpinia

Nella Provincia di Avellino sono stati effettuati complessivamente 6.694 tamponi nasofaringei.

Le persone risultate positive dall’inizio dell’Emergenza Covid-19 sono 440.

Covid-19: nuovi tamponi positivi

Nelle ultime ore sono stati analizzati 194 tamponi di cui ne sono risultati 11 positivi al Covid-19.

Nuovi tamponi positivi in Irpinia

Nuovi tamponi positivi in Irpinia

I risultati sono i seguenti:

  • 7 nel Comune di Cervinara
  • 3 nel Comune di Ariano Irpino
  • 1 nel Comune di di Villanova del Battista

Nello specifico:

4 persone, residenti nel Comune di Cervinara, che sono risultate positive al Covid-19 e asintomatiche appartengono ad un unico gruppo familiare che sono state in stretto contatto con un caso positivo. Le persone in questione vivono in più unità abitative, dunque, si presume il mancato rispetto dell’obbligo dell’isolamento e ciò ha determinato la diffusione del contagio.

Le altre 3 persone, sempre residenti nel Comune di Cervinara, sono familiari conviventi di primi casi accertati e sono attualmente ospedalizzati.

I 3 casi di Ariano Irpino comprendono due persone che sono ricoverati in struuture ospedaliere (1 al Frangipane di Ariano Irpino e 1 al San Pio di Benevento) mentre il terzo caso asintomatico, è risultato positivo al test rapido effettuato presso il proprio domicilio ed è successivamente stata confermata la positività dal tampone nasofaringeo.

Un caso  nel Comune di Villanova del Battista riguarda un soggetto asintomatico che è un familare di un caso già risultato positivo.

In breve 9 casi su 11 riguardano soggetti asintomatici e che hanno avuto contatti con soggetti già positivi. L’ASL di Avellino pertanto ha intensificato il piano screening sulla popolazione per rintracciare soggetti asintomatici che possono rappresentare però un veicolo di contagio.

San Giuseppe Moscati: donna negativa e risultata positiva al successivo accesso in Pronto Soccorso

Lo scorso 23 aprile una paziente arrivata al Pronto Soccorso del San Giuseppe Moscati e, successivamente, trasferita al Covid Hospital per essere risultata positiva, dopo l’esecuzione del tampone, al Covid-19.

La donna era stata ricoverata il 5 aprile nell’Unità Operativa di Nefrologia della Città Ospedaliera, risultando negativa al Covid-19 e, durante il periodo di degenza durato fino al 20 aprile, non aveva mostrato nessun sintomo riconducibile al Covid-19.

Donna negativa al nuovo Coronavirus durante il ricovero e risultata positiva al successivo accesso in Pronto Soccorso

Donna negativa al Coronavirus durante il ricovero
e risultata positiva al successivo accesso in Pronto Soccorso

Grazie al protocollo di sicurezza attivato al Pronto Soccorso ha ripetuto il tampone nasofaringeo, la cui esecuzione è già programmata ciclicamente per tutti gli operatori sanitari dell’Azienda e si sapranno i risultati appena saranno pronti.

L’ASL di Avellino sta procedendo all’indagine epidemiologica colta a ricostruire la filiera dei contatti avuti dalla donna per cercare di risalire alle cause del contagio.

Ordinanza regionale n.39: il contentino a tempo per i cittadini e i commercianti campani

Lo scorso 25 aprile è stata pubblicata la 39esima Ordinanza regionale perché come sappiamo la Regione Campania ha adottato misure più restrittive rispetto alle ministeriali, per poter contenere, in modo più scrupoloso, il contagio da Covid-19.

A differenza delle altre Ordinanze precedenti, la suddetta ha tutte le sembianze di un contentino inconsistente nei confronti dei cittadini campani perché è un’Ordinanza di breve durata dato che dal 3 maggio, sperando che non vengano pubblicate ulteriori Ordinanze più restrittive dalla Regione Campania, inizia la tanto attesa fase 2 con la quale si potranno avere maggiori libertà di spostamento in vista delle aperture di alcuni settori.

Procediamo con ordine e vediamo cosa c’è scritto nell’ordinanza n.39 della Regione Campania, cercando di analizzare e commentare i punti che mi hanno convinto di meno.

L’ordinanza è entrata in vigore il 27 aprile e durerà fino al 3 maggio, come già accennato.

Sul territorio campano sono consentite:

1. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, a parziali modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale sono consentite:

a) previa comunicazione al Prefetto competente, ai sensi dell’art.2, comma 12 DPCM 10 aprile 2020, le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorché sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in generale nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazioni delle pelli;

b) attività edilizia nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020).

Nell’Articolo 2 del DPCM del 10 aprile 2020  vengono esposte le Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

Nello specifico:

  1. Sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 con i rispettivi codici ATECO. In breve le attività che non sono state sospese in questo periodo sono le seguenti:

Codice Ateco             Descrizione delle attività che hanno potuto continuare la loro attività

1                                              Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

                                            Silvicoltura ed utilizzo aree forestali

3                                             Pesca e acquacoltura

                                            Estrazione di carbone

                                           Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

09.1                                    Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale

10                                         Industrie alimentari

11                                          Industria di bevande

13.96.20                            Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.95                                    Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli

14.12.00                             Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

16                                          Industria del legno e dei prodotti del legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

17                                          Fabbricazione di carta (esclusi i codici 17.23 e 17.24)

18                                         Stampa e riproduzione di supporti registrati

19                                          Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20                                        Fabbricazione dei prodotti chimici (ad esclusione dei codici 20.12 – 20.51.01-20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)

21                                         Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22.2                                     Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici; 22.29.01 e 22.29.02)

23.13                                    Fabbricazione di vetro cavo

23.19.10                              Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

25.21                                    Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

25.73.1                                Fabbriche di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili

25.92                                  Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

26.1                                     Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche

26.2                                    Fabbricazione di computer e unità periferiche

26.6                                    Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

27.1                                     Fabbricazione motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

27.2                                    Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici

28.29.30                          Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio

28.95.00                         Fabbricazione di macchine per l’industria delle carte e del cartone (incluse parti e accessori)

28.96                                Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

32.50                                Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

32.99.1                           Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

32.99.4                          Fabbricazione di casse funebri

33                                     Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature

(ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01 – 33.11.02 – 33.11.03 – 33.11.04-  33.11.05-33.11.07 – 33.11.09- 33.12.92)

35                                  Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36                                 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37                                 Gestione delle reti fognarie

38                                Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

39                               Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

42                               Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09  e 42.99.10)

43.2                           Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

45.2                           Manutenzione e riparazione di autoveicoli

45.4                           Per la sola attività manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori

46.2                          Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

46.3                          Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

46.46                        Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici

46.49.1                     Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

46.49.2                     Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali

46.61                         Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori

46.69.91                   Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico

46.69.94                 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici

46.71                        Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento

46.75.01                    Commercio all’ingrosso dei fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura

49                              Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50                              Trasporto marittimo e per vie d’acqua

51                               Trasporto aereo

52                            Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53                             Servizi postali

55.1                          Alberghi e strutture simili

j (da 58 A63)        Servizi di informazione e comunicazione

K (da 64 a 66)       Attività finanziarie e assicurative

69                                Attività legali e contabili

70                             Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionali

71                              Attività degli studi di di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72                             Ricerca scientifica e sviluppo

74                             Attività professionali, scientifiche e tecniche

75                            Servizi veterinari

78.2                        Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1,2 e 3 del presente decreto

80.1                       Servizi di vigilanza privata

80.2                       Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

81.2                       Attività di pulizia e disinfestazione

81.3                      Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione

82.20                    Attività dei call center limitatamente all’attività di call center in entrata (inbound) che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatiche  delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta  a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto

82.92                  Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

82.99.2               Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

82.99.99             Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti

84                         Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85                        Istruzione

86                       Assistenza sanitaria

87                       Servizi di assistenza sociale residenziale

88                      Assistenza sociale non residenziale

94                      Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

95.11.00           Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

95.12.01           Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

95.12.09          Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

95.22.01           Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

97                       Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

99                       Organizzazioni e organismi extraterritoriali

Dunque se per attività edilizia intendiamo le attività e le opere finalizzate per rendere i territori agibili a fini insediativi vediamo che, in base a tutte le attività riportate integralmente dal DPCM del 20 aprile 2020, all’interno dei codici ATECO non compaiono attività edilizie, eccezione fatta per il codice 42 Ingegneria civile e  81.3 ove si fa riferimento alla conservazione e alla cura del paesaggio e viene esclusa l’attività di realizzazione. Inoltre non compare nel DPCM ministeriale la voce di attività edilizia ma il suddetto documento è diviso con le seguenti argomentazioni e articoli:

  • Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
  • Art. 2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
  • Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
  • Art. 4 Disposizioni in materia di ingresso in Italia
  • Art. 5 Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
  • Art. 6 Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
  • Art.7 Esecuzione e monitoraggio delle misure
  • Art.8 Disposizioni finali

L’Ordinanza regionale n.32 del 12 aprile 2020 prevede:

Per quanto riguarda i cantieri la sospensione dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi – limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale – gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l’adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente;

Per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l’avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l’edilizia sanitaria nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti, sempre limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale, valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati.

Per quanto riguarda il punto b cambia ben poco allo stato di cose di ieri, prima dell’Ordinanza n.32, e di oggi, dell’Ordinanza n.39, non avendo sbloccato la maggior parte delle attività all’interno del codice ATECO 42 ma probabilmente sono io che, personalmente non comprendo pienamente l’eccessivo zelo del Presidente della Regione Campania che ha voluto ricordarci ulteriormente uno stato di cose che è rimasto immutato.

Ordinanza n.39: considerazione

Oggi parte la validità dell’ordinanza n.39 della Regione Campania

Per quanto riguarda, ancora, il punto b dell’Ordinanza regionale n.39 si deduce, in base al DPCM del 10 aprile 2020 con riferimento ai codici ATECO, che non sono presenti e permesse attività edilizie, a meno che per attività edilizie si intendano attività altre, di cui vorremmo avere qualche altra delucidazione che, da un’alisi approfondita del documento, ci è sfuggita perché qualora si dovesse intendere attività edilizia la fabbricazione di oggetti di qualsiasi natura il primo punto dell’Ordinanza regionale n.39 dovrebbe essere delucidato in modo migliore per non incorrere in errore.

Il punto 3 dell’Ordinanza regionale n.39 riporta:

A parziale modifica dell’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020, dal 27 aprile e fino al 3 maggio 2020, sono consentite le attività e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie – con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero online e consegna a domicilio nel territorio comunale, nel rispetto delle norme igienico sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo quanto previsto al successivo punto 4, con i seguenti orari:

3.1 quanto ai bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 07:00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 14:00; fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio, per i quali è consentita l’attività dalle ore 02:00 alle ore 08:00 sempre con divieto di somministrazione al banco e con consegna su chiamata.

Dunque l’Ordinanza regionale offre la possibilità alle seguenti attività sopracitate dal 27 aprile fino al 3 maggio di poter aprire e di effettuare a domicilio le consegne fino alle ore 14:00, escludendo le attività che erano aperte negli orari notturni ma se ciò non dovesse essere previsto nella fase 2 a ciascuna attività commerciale menzionata converrebbe:

  1. aprire e fare rifornimento delle materie prime per poter realizzare i prodotti da asporto?
  2. se la fase 2, attualmente esiste solo una bozza di decreto, dovesse prevedere la non riapertura delle stesse, la perdita economica delle entrate si andrebbe a sommare a quella delle spese affrontate per la riapertura momentanea.
  3. Ciascuna zona campana ha usi e costumi diversi e, ad esempio, nelle zone rurali contrariamente alle zone metropolitane non c’è “l’usanza” di ordinare il caffé su chiamata. Nei piccoli centri la pausa caffé rappresenta un momento conviviale e di aggregazione per potersi incontrare e ciò ancora non è possibile.
  4. Se un bar, dovesse aprire in una di queste zone, in cui il caffè a domicilio non è contemplato, soprattutto pensando ai numerosi uffici ancora chiusi, l’attività commerciale in questione non riuscirebbe, con il ricavato esiguo del caffé a domicilio, neanche a pagare le utenze che dovrebbe attivare per mettere in moto i macchinari e mantenere in uso l’intera struttura commerciale. Il solo fatto di poter pagare l’affitto dell’attività in questione con queste prospettive di ricavato sarebbe utopico e poco realistico.
  5. Quante persone effettivamente si appresterebbero, fidandosi, delle misure di ciascun esercente, cercando di ridurre al minimo il timore di essere contagiati attraverso l’assunzione di cibi da asporto?

Insomma anche questo punto dell’Ordinanza n.39 sembra essere l’equivalente di un pugno di sabbia negli occhi.

Andiamo al punto n.6 dell’Ordinanza regionale n.39 che dice:

Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art 16 del decreto legge n18/2020), in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona – salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente – nelle seguenti fasce orarie:

  • ore 06:30 – 08:30
  • ore 19:00 – 22:00

Partendo dal presupposto che questa concessione ha allietato molti perché fino a ieri la possibilità di poter fare una passeggiata era considerato un reato, ricordiamo la caccia al runner di turno.

Non mi sono chiari alcuni punti:

  1. che cosa si intende per prossimità dalla propria abitazione?
  2. Ci è stata concessa la possibilità di passeggiare entro quanti metri dalla nostra abitazione e fino a che metri è possibile allontanarsi, per non diventare potenziali criminali che attentano alla salute del prossimo?
  3. Perché non lasciare, ad esempio, la possibilità di scegliere autonomamente l’ora in cui uscire, limitata a due ore ad esempio, onde evitare assembramenti?
  4. Perchè si deve far pesare oltremodo la nostra impossibilità di scegliere le nostre azioni individuali tant’è che restano chiusi parchi e altri luoghi che servivano per questa finalità?
  5. Un genitore come dovrebbe spiegare al proprio figlio che si può uscire a passeggiare entro un certo confine e che, ad esempio, non lo si può portare nella Villa Comunale perché non si trova in prossimità dell’ abitazione?
  6. Perché non si è considerato che non siamo abituati a vivere in uno stato di segregazione, sottostando a leggi che vanno a minare il libero arbitrio individuale e che viene avvertito dalla maggior parte come una violenza personale?

Mi spiego meglio: finché c’è stato da essere coscienziosi, restando a casa e rispettando le disposizioni regionali per limitare il contagio a causa dell’emergenza Covid-19, nonostante la reclusione forzata, lontana dai parametri di libertà individuale che nessuno si sarebbe mai sognato di dover praticare, lo abbiamo fatto con sacrificio e responsabilità.

Vedere che un’Ordinanza ci dica anche l’ora in cui poter uscire, non per fare una passeggiata ricreativa in una zona verde e svagarsi dallo stress accumulato, ma farlo tenendo sempre d’occhio la propria abitazione, per regolarsi sulla prossimità e dover uscire in orari prestabiliti la trovo una scelta inutile, sgradevole e che sottolinea in modo opprimente e poco democratico il nostro stato di non libertà, nel potersi muovere liberamente.

Inoltre avere l’ora di libera uscita universalmente valida non crea assembramento?

Se le persone di un condominio numeroso, ad esempio, decidessero di uscire e passeggiare si creerebbe un sicuro assembramento.

Detto ciò mi rendo conto che la situazione non è semplice da gestire, soprattutto in Campania, però quest’Ordinanza la trovo un’offesa nei confronti dell’intelligenza di ciascun cittadino e commerciante campano.

Sarà pur vero che stiamo vivendo come degli alienati ma ricordiamo bene che siamo nati liberi e torneremo ad esserlo prima o poi.

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