Regione Campania: l’ordinanza n.85
La Regione Campania pubblica l’ordinanza n.85 che stabilisce le disposizioni per gli esercizi commerciali, le attività scolastiche e le limitazioni alla mobilità valida dal 26 ottobre al 31 ottobre 2020.
Il documento stabilisce che le attività didattiche sono sospese in presenza per la scuola primaria e secondaria eccezione fatta per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico o diversamente abili per i quali lo svolgimento in presenza è consentito. Dal 31 ottobre 2020 tenendo conto dei contagi su scala locale e regionale si potrà disporre la riattivazione delle attività didattiche in presenza.
Sono sospesi esami di verifica e verifiche intercorso in presenza nelle Università fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno.
Le attività di jogging svolte sul lungomare, nei parchi pubblici, nei centri storici e in luoghi non isolati sono consentite dalle ore 06:00 alle ore 08:30 mentre in altri casi sono permesse senza limiti di orario ma con il distanziamento previsto nel nuovo Dpcm.
L’ordinanza n.85
Per quanto riguarda bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, vinerie, pub e simili vige il divieto di vendita con asporto. Sono esclusi da tale divieto gli esercizi di ristorazione che già svolgevano l’asporto con consegna all’utenza in auto assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è ammessa ma l’ultima consegna può partire alle 23:00.
È raccomandato di non allontanarsi dal proprio comune di domicilio, dimora o residenza se non è strettamente necessario.
Dalle ore 23:00 alle ore 05:00 sono consentiti solo gli spostamenti comprovati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o di urgenza per motivi di salute.
Per l’intero arco della giornata è vietato spostarsi dalla provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione o situazioni di necessità o di urgenza per motivi di salute.
La seguente disposizione non si attua per lo spostamento verso altre regioni italiane o straniere. Gli spostamenti devono essere accompagnati dall’autocertificazione.