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Regione Campania: l’ordinanza n.85

La Regione Campania pubblica l’ordinanza n.85 che stabilisce le disposizioni per gli esercizi commerciali, le attività scolastiche e le limitazioni alla mobilità valida dal 26 ottobre al 31 ottobre 2020.

Il documento stabilisce che le attività didattiche sono sospese in presenza per la scuola primaria e secondaria eccezione fatta per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico o diversamente abili per i quali lo svolgimento in presenza è consentito. Dal 31 ottobre 2020 tenendo conto dei contagi su scala locale e regionale si potrà disporre la riattivazione delle attività didattiche in presenza.

Sono sospesi esami di verifica e verifiche intercorso in presenza nelle Università fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno.

Le attività di jogging svolte sul lungomare, nei parchi pubblici, nei centri storici e in luoghi non isolati sono consentite dalle ore 06:00 alle ore 08:30 mentre in altri casi sono permesse senza limiti di orario ma con il distanziamento previsto nel nuovo Dpcm.

Regione Campania

Regione Campania

L’ordinanza n.85

Per quanto riguarda bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, vinerie, pub e simili vige il divieto di vendita con asporto. Sono esclusi da tale divieto gli esercizi di ristorazione che già svolgevano l’asporto con consegna all’utenza in auto assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è ammessa ma l’ultima consegna può partire alle 23:00.

È raccomandato di non allontanarsi dal proprio comune di domicilio, dimora o residenza se non è strettamente necessario.

Dalle ore 23:00 alle ore 05:00 sono consentiti solo gli spostamenti comprovati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o di urgenza per motivi di salute.

Per l’intero arco della giornata è vietato spostarsi dalla provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione o situazioni di necessità o di urgenza per motivi di salute.

La seguente disposizione non si attua per lo spostamento verso altre regioni italiane o straniere. Gli spostamenti devono essere accompagnati dall’autocertificazione.

Nuovo Dpcm: quali sono le nuove disposizioni per il contenimento del contagio

Il nuovo Dpcm che entra in vigore oggi su tutto il territorio nazionale stabilisce nuovi comportamenti da adottare e nuove disposizioni in vigore.

Per quanto riguarda il contenimento della diffusione del virus è obbligatorio l’avere sempre con sé le mascherine con l’obbligo di indossarle nei luoghi chiusi che non siano abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui è garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

L’obbligo di indossare la mascherina non è previsto per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. La distanza interpersonale resta quella di un metro. Restano invariabili le altre misure di contenimento del virus quali continua e costante igiene delle mani.

Nelle strade o piazze dei centri urbani dove si potrebbero creare assembramenti è possibile disporre la chiusura al pubblico dopo le 21:00. Si può, qualora venga disposta la chiusura, accedere per recarsi nelle abitazioni private e per usufruire dei locali commerciali aperti in modo legittimo.

Si raccomanda il non utilizzo con mezzi di trasporto pubblici o privati per esigenze altre a meno che non siano per ragioni lavorative, di studio, per motivi di salute o di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

In nuovo Dpcm stabilisce che nei locali pubblici e aperti al pubblico vi è l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale, tenendo conto dei protocolli e delle normative vigenti.

Possono essere usate le seguenti mascherine:

  • mascherine di comunità (lavabili o monouso)
  • mascherine autoprodotte in maniera multistrato che siano in grado di creare una barriera e che possano stabilire confort e respirabilità e che permettono di coprire dal mento fino al di sopra del naso
Nuovo Dpcm in vigore in Italia

Nuovo Dpcm in vigore in Italia

Le nuove disposizioni per il contenimento del contagio: alcuni dei punti stabiliti

Per contenere  e contrastare la diffusione del Covid-19 devono essere applicate le seguenti misure:

  • I soggetti con infezioni respiratorie caratterizzati da febbre maggiore di 37,5° devono restare nel proprio domicilio e contattare il medico curante.
  • L’accesso nei parchi pubblici, nelle ville e nei giardini pubblici ci può essere, rispettando il divieto di assembramento e rispettando la distanza interpersonale di un metro.
  • In questi luoghi è consentito l’accesso ai minori anche insieme ai propri familiari o altre persone che sono abituali conviventi  o deputate alla loro cura per svolgere attività ricreative o ludiche.
  • Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
  • I ragazzi e i bambini possono svolgere attività ludiche e ricreative in luoghi destinati a fare ciò con l’aiuto e la presenza di operatori che possono tenerli in custodia ma con l’obbligo di adottare protocolli di sicurezza.
  • Si possono svolgere attività sportive o attività motoria all’aperto anche in aree attrezzate o parchi pubblici purché vi sia il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 2 metri per quanto concerne l’attività sportiva e di un metro per quanto riguarda l’attività motoria. Queste disposizioni non vengono applicate qualora sia necessaria la presenza di un accompagnatore o per persone che non sono completamente autosufficienti.
  • Sono sospese le competizioni sportive e gli eventi di sport individuali e di squadra svolti in qualsiasi luogo sia pubblico che privato.
  • Sono consentiti gli eventi sportivi ritenuti di interesse nazionale all’interno dei settori professionistici o dilettantistici del CONI, CIP e dalle rispettive federazioni nazionali.
  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali fatta eccezione per quelli che hanno il presidio sanitario obbligatorio e che erogano prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza.
  • Le manifestazioni pubbliche possono svolgersi e sono consentite solo in maniera statica a condizione che vengano osservate le distanza sociali attualmente vigenti.
  • Sono sospese le attività di scommesse, bingo, sale giochi e casinò.
  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e anche in altri spazi all’aperto.
  • Restano sospese le attività delle discoteche, delle sale da ballo sia al chiuso che all’aperto.
  • Sono vietate le feste al chiuso e all’aperto comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
  • Per quanto riguarda le abitazioni private si raccomanda di non ricevere persone diverse dai conviventi fatta eccezione per esigenze lavorative o situazioni di necessità o di urgenza.
  • Restano vietate fiere, sagre e qualsiasi evento analogo.
  • Sono sospesi congressi, convegni ed altri eventi a meno che questi non si svolgano con modalità a distanza.
  • È possibile  accedere nei luoghi di culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti.
  • L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza.
  • Le scuole di secondo grado possono adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ricorrendo alla DDI (Didattica Digitale Integrata) per una quota pari almeno al 75% delle attività e modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni anche attraverso la disposizione di turni pomeridiani.
  • Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza.
  • I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono proseguire anche in modalità di non presenza.
  • Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o di gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.
  • Sono consentite le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali, per l’orientamento e per il tirocinio.

Questi appena esposti sono alcuni punti del nuovo Dpcm che andrà in vigore oggi.

Si attiva una struttura dedicata ai tamponi in Drive in nel comune di Montella

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Avellino attiva da lunedì prossimo una struttura per effettuare i tamponi in Drive in (restando nelle proprie macchine) a Montella. La struttura è stata allestita nel parcheggio adiacente il Convento di San Francesco di Montella, per poter effettuare le necessarie indagini epidemiologiche sul territorio.

Questa possibilità di effettuare tamponi naso-faringei è al servizio non solo dei cittadini di Montella ma di tutti coloro che risiedono nel territorio dell’Alta Irpinia.

A causa dell’aumento dei contagi è fondamentale ricostruire i contatti di eventuali casi positivi in modo rapido e sicuro.

Rino Buonopane il sindaco di Montella afferma:

È questo un momento delicato sul piano sanitario che richiede collaborazione da parte di tutti i soggetti impegnati in prima linea.

È anche il momento della solidarietà che va espressa nei fatti verso tutto il territorio delle aree interne.

Il nuovo lockdown in Campania quali saranno le conseguenze?

Come sappiamo si è scatenata una guerriglia urbana a Napoli, davanti il palazzo della Regione Campania. I manifestanti sono scesi in piazza a Santa Lucia a causa delle nuove restrizioni anti Covid comunicate da Vincenzo De Luca che definisce già vecchia l’ordinanza n.83.

Come ha espresso chiaramente Vincenzo De Luca, invitando i cittadini campani ad essere umani e a difendere la propria salute e quella dei propri cari.

Ciò lo si potrebbe fare avendo delle garanzie economiche che possano permettere a tutti di stare a casa ma purtroppo la situazione non è uguale per tutti perché non tutti svolgono lo stesso lavoro, non tutti hanno un contratto statale e non tutti percepiscono lo stesso salario. Queste considerazioni nascono dall’aver ascoltato le parole del presidente Vincenzo De Luca che, dopo aver spiegato la situazione attuale in Campania e in Italia, non ha accennato all’idea verbale e concreta di attuare un nuovo piano economico che possa essere d’aiuto a chi si ritrova di punto in bianco a dover stare a casa.

Vincenzo De Luca: ordinanza n.75

Vincenzo De Luca

Oggi per considerarsi esseri umani da un punto di vista non solo umano ma reale c’è bisogno di avere una dignità economica che possa permettere un lockdown più o meno dignitoso per tutti.

Con ciò risulta abbastanza opinabile l’aver appreso delle disposizioni ancora più restrittive rispetto a quelle vigenti perché l’Italia ma soprattutto la Campania può sostenere un altro lockdown a livello economico come quello già vissuto? La risposta sembra negativa poiché risulta evidente che stiamo assistendo ad un divario economico sociale ancora più importante rispetto a quello che c’era prima del Covid-19. Dopo la fine del primo lockdown in Campania, soprattutto nelle aree interne, sono molte le attività che hanno chiuso i battenti per sempre. Che fine faranno quelle che hanno resistito e stanno resistendo a denti stretti?

Siamo sicuri che le uniche persone a manifestare per strada a Napoli appartengano esclusivamente alla criminalità organizzata che vede chiudersi le piazze per perpetrare traffici illeciti?

Per capire in modo più approfondito e dettagliato ciò vi consigliamo la lettura di Trump o del fascismo democratico di Alain Badiou che mostra la crisi che attualmente sta attraversando la democrazia, racconta del divario sociale ed economico delle classi esistenti oggi e Crisi di civiltà. Pandemia e capitalismo di Noam Chomsky .

Intanto attendiamo nuove disposizioni in queste prossime ore.

Vincenzo De Luca pubblica l’ordinanza n.83

Dopo l’ordinanza n.82 e il relativo chiarimento della stessa Vincenzo De Luca pubblica l’ordinanza n.83 che definisce le disposizioni in tema di esercizi commerciali e limitazioni alla mobilità.

L’ordinanza n.83 ha validità dal 23 ottobre fino al 13 novembre e stabilisce quanto segue.

Tutte le attività commerciali, sociali e ricreative hanno obbligo di chiusura dalle 23:00 alle 05:00. Gli avventori devono rientrare nel proprio domicilio alle ore 23:30.

Sono consentiti gli spostamenti solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, di urgenza o per motivi di salute. Il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro è sempre consentito.

Durante l’intero arco della giornata non ci si può spostare dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti per il diretto interessato o per l’accompagnatore gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali o in situazioni di necessità o di urgenza o per motivi di salute.

Per potersi spostare in questi casi, sopra riportati, occorre un’autodichiarazione con specifica documentazione (ricevuta di pagamento, biglietto d’ingresso, titoli analoghi che attestino i motivi presenti all’interno del documento autocertificato.

Stiamo assaporando i tempi mai vissuti del proibizionismo, attendiamo nuove ordinanze, autocertificazioni e nuove limitazioni. L’ironia nasce dalla copiosa produzione di ordinanze di questi ultimi tempi. Ricordiamo che già durante il lockdown era stato previsto un ritorno del Covid-19.

Il problema oggi rispetto ai mesi precedenti non risiede nella quantità giornaliera dei casi positivi perché a questo punto la Regione Campania dovrebbe sottoporre l’intera popolazione campana a tamponi naso-faringei.

A fronte delle problematiche economiche che tutti gli imprenditori hanno affrontato, soprattutto quelli attivi nell’ambito ristorativo e ricreativo, consigliamo che oltre alle ordinanze copiose vengano dati aiuti economici a tutte quelle categorie che vengono menzionate all’interno delle nuove ordinanze.

La saga continua e restiamo in attesa di nuova documentazione proibizionista!

Regione Campania: chiarimento dell’ordinanza n.82

Dopo aver pubblicato l’ordinanza n.82 viene pubblicato un chiarimento all’ordinanza per specificare  alcuni punti in modo più specifico.

Il chiarimento all’ordinanza n.82 stabilisce quanto segue e si riferisce, in modo particolare, alle restrizioni relative al Comune di Arzano.

La sospensione delle attività commerciali e produttive non viene applicata a quelle che si trovano nell’area industriale esterna all’area urbana.

La sospensione e i limiti alla circolazione si applicano a tutte le attività commerciali diverse da quelle che vi elencheremo di seguito. Dunque è consentita l’attività alle seguenti categorie:

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari o bevande e tabacco in esercizi specializzati che corrispondono al codice Ateco 47.2
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni in esercizi specializzati che corrispondono al codice Ateco: 47.4
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio di esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e di riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • Commercio al dettaglio di libri
  • Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Restano chiusi a prescindere dall’attività svolta i mercati. Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva.

Per quanto concerne l’allontanamento dalla propria abitazione gli abitanti del comune di Arzano possono lasciare le proprie abitazioni solo per esigenze di approvvigionamento di beni e di servizi di prima necessità e per lo svolgimento di attività anche lavorative relative alle categorie merceologiche e ai servizi non sospesi per cui l’espletamento è consentito anche oltre il territorio comunale.

Vincenzo De Luca e l’ordinanza n.82

Vincenzo De Luca pubblica l’ordinanza regionale n.82 che riguarda nuove disposizioni che circa le attività didattiche e limiti di mobilità sul territorio regionale e ulteriori disposizioni che riguardano il comune di Arzano.

L’ordinanza regionale n.82 stabilisce quanto segue:

  • Viene confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria. Viene fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità ovvero per coloro che hanno disturbi dello spettro autistico, previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico.
  • Un’eventuale riapertura delle attività in presenza per quanto riguarda la scuola primaria è prevista per il 26 ottobre 2020.
  • Dal 23 ottobre i cittadini campani non possono spostarsi dalla provincia di residenza o dal proprio domicilio abituale verso altre province della Campania. Gli spostamenti sono permessi solo ed esclusivamente per esigenze legate a motivi di salute, a comprovati motivi di lavoro, comprovati motivi di natura familiare, motivi scolastici inerenti attività formative e socio-assistenziali. Ciò deve essere attestato attraverso un’autocertificazione personale di responsabilità.
  • In caso di spostamenti è consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale.
Regione Campania: l'ordinanza regionale n.82

Regione Campania: l’ordinanza regionale n.82

Ordinanza regionale n.82 e le restrizioni per il comune di Arzano

  • Fino al 30 ottobre, salvo ulteriori provvedimenti, nel comune di Arzano vi è il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone residenti. Vige il divieto di accesso nel territorio comunale. Sono state sospese le attività degli uffici pubblici, eccezione fatta per l’erogazione di servizi di pubblica utilità.
  • Sono state sospese le attività commerciali e produttive in cui sono incluse le attività ristorative fatta eccezione per le consegne a domicilio e per ciò che riguarda i servizi alla persona da parte di attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità.
  • Possono entrare e uscire dal territorio comunale di Arzano gli operatori sanitari, gli operatori socio-sanitari e il personale impiegato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza e nelle attività che risultano essere indispensabili allo svolgimento di pulizia e sanificazione dei locali con l’obbligo di utilizzo di mascherine. Al di fuori di questi elementi elencati è vietata l’uscita dal territorio comunale per lo svolgimento di attività lavorativa.
  • Nel comune di Arzano è stata disposta la chiusura delle strade secondarie.
  • Sono stati predisposti dall’ASL competente effettuazioni di screening in modo da monitorare l’andamento epidemiologico.

Regione Campania: Vincenzo De Luca e l’ordinanza regionale n.81

Vincenzo De Luca pubblica l’ordinanza regionale n.81 che conferma le disposizioni in tema di attività di ristorazione, ricevimenti, attività ludico e ricreative e per ciò che concerne gli eventi di aggregazione e delle riunioni che sono già presenti nell’ordinanza n.79, pubblicata lo scorso 15 ottobre 2020.

L’ordinanza regionale n.81 stabilisce alcuni punti che vi spiegheremo.

Vincenzo De Luca

Vincenzo De Luca

Ordinanza regionale n.81

Poiché la situazione epidemiologica in Campania ha presentato un numero di contagi pari a 1570 ed è dunque in aumento rispetto ai dati rilevati nei giorni precedenti.

Le disposizioni e i comportamenti da adottare per limitare i contagi sono:

  • Il divieto per i bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub e vinerie e simili di vendita con asporto  dalle ore 21:00 perché questo potrebbe creare assembramenti nella consumazione non domestica e il non corretto utilizzo delle mascherine.
  • Sono esclusi da questo divieto le attività impiegate nel delivery che non hanno nessuna restrizione oraria. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna in auto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario.
  • Resta ancora valido il divieto di organizzare e svolgere fiere e sagre e qualsiasi attività si svolga in maniera non statica.
  • Non possono svolgersi feste, ricevimenti comprese quelle civili e religiose in qualsiasi luogo che sia al chiuso o all’aperto. Non possono essere invitati estranei al nucleo familiare anche se in numero di massimo 30 persone per evitare forme di assembramento che possano propagare e diffondere il virus.
  • Restano validi gli obblighi di distanziamento interpersonale e resta attiva la disposizione per cui l’attività di jogging se svolta sul lungomare, in parchi pubblici e nei centri storici e in qualsiasi posto non isolato dalle ore 06:00 alle ore 08:30.
  • I gestori delle sale da gioco e delle scommesse devono chiudere alle ore 21:00.
  • Vige il divieto di aggregarsi o fare riunioni al chiuso o all’aperto anche se le motivazioni di questi incontri sono connessi  d eventi celebrativi o che si svolgano sotto forma di cortei ( i funerali) a meno che non si svolgano in forma statica.
  • Fino al 30 ottobre le attività didattiche dovranno svolgersi a distanza. Sono incluse le attività di verifica (esami di profitto e verifiche intercorso) delle Università fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno dove le lezioni sono state programmate dal competente Ateneo in presenza.

Regione Campania: l’ordinanza n.80

In meno di 24 ore dalla pubblicazione dell’ordinanza n79 siamo arrivati all’ordinanza n.80 che integra e modifica alcuni punti dell’ordinanza n.79.

Regione Campania

Regione Campania

L’ordinanza n.80 è valida dal 17 ottobre fino al 30 e stabilisce quanto segue:

  • È consentita anche in presenza l’attività delle scuole dell’infanzia, nidi e asili della fascia di età da 0 a 6 anni.
  • Sono consentiti in presenza i corsi non scolastici con lezioni e eventi formativi di una durata non superiore ad un’ora in aula, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

L’ordinanza n.80 non è altro che una rettifica che riguarda alcuni punti dell’ordinanza precedente.

Obbligo di avere sempre
con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di
fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non
conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per
le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il
consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché
coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità

Restiamo in attesa di nuove ordinanze.

Regione Campania: Vincenzo De Luca pubblica l’ordinanza n.79

Dopo poco tempo dalla pubblicazione dell’ordinanza n.78, Vincenzo De Luca pubblica l’ordinanza n.79 che riguarda le misure ulteriori per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che è valida dal 16 fino al 30 ottobre.

Dai report pervenuti dall’Unità di crisi regionale in cui si è evidenziata una crescita costante dei casi positivi al Covid-19 e un incremento dei sintomatici e degli accessi ospedalieri è necessario, secondo Vincenzo De Luca, implementare ulteriori misure di contenimento in aggiunta a quelle già disposte all’interno del DPCM del 13 ottobre 2020.

L’incremento dei contagi registrati è accaduto a seguito di alcuni eventi di carattere sociale e celebrativo e di attività connesse alla ristorazione e alla frequenza scolastica.

Vincenzo De Luca

Vincenzo De Luca

Regione Campania: cosa dice l’ordinanza n.79

Nell’ordinanza n.79 si stabilisce che a causa del livello di contagio registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, è necessario sospendere le attività didattiche e educative in presenza, sono incluse anche le riunioni in presenza degli organi collegiali nonché quelle per le elezioni degli stessi.

Sono vietate le feste, anche conseguenti a cerimonie civili o religiose (matrimoni, battesimi) in tutti i luoghi al chiuso o all’aperto e con la partecipazione di invitati che siano estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero di 30. Questa decisione è finalizzata per il evitare momenti di assembramento che possano propagare la diffusione del virus.

Sono sospese le attività dei circoli ludici e ricreativi. Sono da evitare le forme di aggregazione e di riunioni al chiuso e all’aperto anche connessi a eventi celebrativi che non si svolgano in forma statica.

Gli uffici  e gli Enti pubblici devono differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurando un’articolazione in fasce orarie differenziare e scaglionate in modo tale da evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti.

È fatta raccomandazione agli Enti ed uffici competenti di differenziare gli orari di servizio
giornaliero del personale in presenza, assicurandone un’articolazione in fasce orarie
differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico
collettivo e relativi affollamenti.
Nelle more delle competenti determinazioni di cui al periodo precedente, nel perseguimento
delle esigenze di tutela della salute pubblica collegate alla necessità di evitare picchi di
presenze sui mezzi pubblici negli orari di maggiore affluenza, per i giorni 19 e 20 ottobre
2020 è disposta la seguente articolazione dell’orario di ingresso del personale pubblico negli
uffici ubicati nel territorio regionale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario e
quello comunque impegnato in attività connesse all’emergenza o in servizi pubblici
essenziali:
– personale con iniziale del cognome A-D: ore 7,30-8,30;
– personale con iniziale del cognome E-O: ore 8,30-9,30;
– personale con iniziale del cognome P-Z: ore 9,30-10,30;
ed il consequenziale adeguamento dell’orario di uscita;

Tutti gli esercizi di ristorazione: bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili hanno il divieto di vendita con asporto dalle ore 21:00 perché ciò potrebbe determinare assembramenti nella consumazione non domestica e comporterebbe il non corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine). È consentito il delivery senza limiti di orario.

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