L’ASL di Avellino comunica l’esito positivo di 18 tamponi positivi al Covid-19 in Irpinia.
I risultati sono i seguenti:
- 5 nel Comune di Ariano Irpino
- 4 nel Comune di Mirabella Eclano
- 4 nel Comune di Avellino
- 1 nel Comune di Atripalda
- 1 nel Comune di Bagnoli Irpino
- 1 nel Comune di Fontanarosa
- 1 nel Comune di Pratola Serra
- 1 nel Comune di Solofra
You Might also like
-
Nuovo Dpcm: quali sono le nuove disposizioni per il contenimento del contagio
Il nuovo Dpcm che entra in vigore oggi su tutto il territorio nazionale stabilisce nuovi comportamenti da adottare e nuove disposizioni in vigore.
Per quanto riguarda il contenimento della diffusione del virus è obbligatorio l’avere sempre con sé le mascherine con l’obbligo di indossarle nei luoghi chiusi che non siano abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui è garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
L’obbligo di indossare la mascherina non è previsto per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. La distanza interpersonale resta quella di un metro. Restano invariabili le altre misure di contenimento del virus quali continua e costante igiene delle mani.
Nelle strade o piazze dei centri urbani dove si potrebbero creare assembramenti è possibile disporre la chiusura al pubblico dopo le 21:00. Si può, qualora venga disposta la chiusura, accedere per recarsi nelle abitazioni private e per usufruire dei locali commerciali aperti in modo legittimo.
Si raccomanda il non utilizzo con mezzi di trasporto pubblici o privati per esigenze altre a meno che non siano per ragioni lavorative, di studio, per motivi di salute o di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
In nuovo Dpcm stabilisce che nei locali pubblici e aperti al pubblico vi è l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale, tenendo conto dei protocolli e delle normative vigenti.
Possono essere usate le seguenti mascherine:
- mascherine di comunità (lavabili o monouso)
- mascherine autoprodotte in maniera multistrato che siano in grado di creare una barriera e che possano stabilire confort e respirabilità e che permettono di coprire dal mento fino al di sopra del naso
Le nuove disposizioni per il contenimento del contagio: alcuni dei punti stabiliti
Per contenere e contrastare la diffusione del Covid-19 devono essere applicate le seguenti misure:
- I soggetti con infezioni respiratorie caratterizzati da febbre maggiore di 37,5° devono restare nel proprio domicilio e contattare il medico curante.
- L’accesso nei parchi pubblici, nelle ville e nei giardini pubblici ci può essere, rispettando il divieto di assembramento e rispettando la distanza interpersonale di un metro.
- In questi luoghi è consentito l’accesso ai minori anche insieme ai propri familiari o altre persone che sono abituali conviventi o deputate alla loro cura per svolgere attività ricreative o ludiche.
- Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
- I ragazzi e i bambini possono svolgere attività ludiche e ricreative in luoghi destinati a fare ciò con l’aiuto e la presenza di operatori che possono tenerli in custodia ma con l’obbligo di adottare protocolli di sicurezza.
- Si possono svolgere attività sportive o attività motoria all’aperto anche in aree attrezzate o parchi pubblici purché vi sia il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 2 metri per quanto concerne l’attività sportiva e di un metro per quanto riguarda l’attività motoria. Queste disposizioni non vengono applicate qualora sia necessaria la presenza di un accompagnatore o per persone che non sono completamente autosufficienti.
- Sono sospese le competizioni sportive e gli eventi di sport individuali e di squadra svolti in qualsiasi luogo sia pubblico che privato.
- Sono consentiti gli eventi sportivi ritenuti di interesse nazionale all’interno dei settori professionistici o dilettantistici del CONI, CIP e dalle rispettive federazioni nazionali.
- Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali fatta eccezione per quelli che hanno il presidio sanitario obbligatorio e che erogano prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza.
- Le manifestazioni pubbliche possono svolgersi e sono consentite solo in maniera statica a condizione che vengano osservate le distanza sociali attualmente vigenti.
- Sono sospese le attività di scommesse, bingo, sale giochi e casinò.
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e anche in altri spazi all’aperto.
- Restano sospese le attività delle discoteche, delle sale da ballo sia al chiuso che all’aperto.
- Sono vietate le feste al chiuso e all’aperto comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
- Per quanto riguarda le abitazioni private si raccomanda di non ricevere persone diverse dai conviventi fatta eccezione per esigenze lavorative o situazioni di necessità o di urgenza.
- Restano vietate fiere, sagre e qualsiasi evento analogo.
- Sono sospesi congressi, convegni ed altri eventi a meno che questi non si svolgano con modalità a distanza.
- È possibile accedere nei luoghi di culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti.
- L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza.
- Le scuole di secondo grado possono adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ricorrendo alla DDI (Didattica Digitale Integrata) per una quota pari almeno al 75% delle attività e modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni anche attraverso la disposizione di turni pomeridiani.
- Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza.
- I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono proseguire anche in modalità di non presenza.
- Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o di gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.
- Sono consentite le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali, per l’orientamento e per il tirocinio.
Questi appena esposti sono alcuni punti del nuovo Dpcm che andrà in vigore oggi.
-
Ordinanza regionale n.39: il contentino a tempo per i cittadini e i commercianti campani
Lo scorso 25 aprile è stata pubblicata la 39esima Ordinanza regionale perché come sappiamo la Regione Campania ha adottato misure più restrittive rispetto alle ministeriali, per poter contenere, in modo più scrupoloso, il contagio da Covid-19.
A differenza delle altre Ordinanze precedenti, la suddetta ha tutte le sembianze di un contentino inconsistente nei confronti dei cittadini campani perché è un’Ordinanza di breve durata dato che dal 3 maggio, sperando che non vengano pubblicate ulteriori Ordinanze più restrittive dalla Regione Campania, inizia la tanto attesa fase 2 con la quale si potranno avere maggiori libertà di spostamento in vista delle aperture di alcuni settori.
Procediamo con ordine e vediamo cosa c’è scritto nell’ordinanza n.39 della Regione Campania, cercando di analizzare e commentare i punti che mi hanno convinto di meno.
L’ordinanza è entrata in vigore il 27 aprile e durerà fino al 3 maggio, come già accennato.
Sul territorio campano sono consentite:
1. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, a parziali modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale sono consentite:
a) previa comunicazione al Prefetto competente, ai sensi dell’art.2, comma 12 DPCM 10 aprile 2020, le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorché sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in generale nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazioni delle pelli;
b) attività edilizia nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020).
Nell’Articolo 2 del DPCM del 10 aprile 2020 vengono esposte le Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.
Nello specifico:
- Sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 con i rispettivi codici ATECO. In breve le attività che non sono state sospese in questo periodo sono le seguenti:
Codice Ateco Descrizione delle attività che hanno potuto continuare la loro attività
1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
3 Pesca e acquacoltura
5 Estrazione di carbone
6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
10 Industrie alimentari
11 Industria di bevande
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16 Industria del legno e dei prodotti del legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17 Fabbricazione di carta (esclusi i codici 17.23 e 17.24)
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 Fabbricazione dei prodotti chimici (ad esclusione dei codici 20.12 – 20.51.01-20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici; 22.29.01 e 22.29.02)
23.13 Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.73.1 Fabbriche di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1 Fabbricazione motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria delle carte e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
(ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01 – 33.11.02 – 33.11.03 – 33.11.04- 33.11.05-33.11.07 – 33.11.09- 33.12.92)
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.4 Per la sola attività manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.75.01 Commercio all’ingrosso dei fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua
51 Trasporto aereo
52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53 Servizi postali
55.1 Alberghi e strutture simili
j (da 58 A63) Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
69 Attività legali e contabili
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionali
71 Attività degli studi di di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1,2 e 3 del presente decreto
80.1 Servizi di vigilanza privata
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
82.20 Attività dei call center limitatamente all’attività di call center in entrata (inbound) che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 Istruzione
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali
Dunque se per attività edilizia intendiamo le attività e le opere finalizzate per rendere i territori agibili a fini insediativi vediamo che, in base a tutte le attività riportate integralmente dal DPCM del 20 aprile 2020, all’interno dei codici ATECO non compaiono attività edilizie, eccezione fatta per il codice 42 Ingegneria civile e 81.3 ove si fa riferimento alla conservazione e alla cura del paesaggio e viene esclusa l’attività di realizzazione. Inoltre non compare nel DPCM ministeriale la voce di attività edilizia ma il suddetto documento è diviso con le seguenti argomentazioni e articoli:
- Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
- Art. 2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
- Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
- Art. 4 Disposizioni in materia di ingresso in Italia
- Art. 5 Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
- Art. 6 Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
- Art.7 Esecuzione e monitoraggio delle misure
- Art.8 Disposizioni finali
L’Ordinanza regionale n.32 del 12 aprile 2020 prevede:
Per quanto riguarda i cantieri la sospensione dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi – limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale – gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l’adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente;
Per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l’avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l’edilizia sanitaria nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti, sempre limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale, valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati.
Per quanto riguarda il punto b cambia ben poco allo stato di cose di ieri, prima dell’Ordinanza n.32, e di oggi, dell’Ordinanza n.39, non avendo sbloccato la maggior parte delle attività all’interno del codice ATECO 42 ma probabilmente sono io che, personalmente non comprendo pienamente l’eccessivo zelo del Presidente della Regione Campania che ha voluto ricordarci ulteriormente uno stato di cose che è rimasto immutato.
Per quanto riguarda, ancora, il punto b dell’Ordinanza regionale n.39 si deduce, in base al DPCM del 10 aprile 2020 con riferimento ai codici ATECO, che non sono presenti e permesse attività edilizie, a meno che per attività edilizie si intendano attività altre, di cui vorremmo avere qualche altra delucidazione che, da un’alisi approfondita del documento, ci è sfuggita perché qualora si dovesse intendere attività edilizia la fabbricazione di oggetti di qualsiasi natura il primo punto dell’Ordinanza regionale n.39 dovrebbe essere delucidato in modo migliore per non incorrere in errore.
Il punto 3 dell’Ordinanza regionale n.39 riporta:
A parziale modifica dell’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020, dal 27 aprile e fino al 3 maggio 2020, sono consentite le attività e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie – con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero online e consegna a domicilio nel territorio comunale, nel rispetto delle norme igienico sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo quanto previsto al successivo punto 4, con i seguenti orari:
3.1 quanto ai bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 07:00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 14:00; fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio, per i quali è consentita l’attività dalle ore 02:00 alle ore 08:00 sempre con divieto di somministrazione al banco e con consegna su chiamata.
Dunque l’Ordinanza regionale offre la possibilità alle seguenti attività sopracitate dal 27 aprile fino al 3 maggio di poter aprire e di effettuare a domicilio le consegne fino alle ore 14:00, escludendo le attività che erano aperte negli orari notturni ma se ciò non dovesse essere previsto nella fase 2 a ciascuna attività commerciale menzionata converrebbe:
- aprire e fare rifornimento delle materie prime per poter realizzare i prodotti da asporto?
- se la fase 2, attualmente esiste solo una bozza di decreto, dovesse prevedere la non riapertura delle stesse, la perdita economica delle entrate si andrebbe a sommare a quella delle spese affrontate per la riapertura momentanea.
- Ciascuna zona campana ha usi e costumi diversi e, ad esempio, nelle zone rurali contrariamente alle zone metropolitane non c’è “l’usanza” di ordinare il caffé su chiamata. Nei piccoli centri la pausa caffé rappresenta un momento conviviale e di aggregazione per potersi incontrare e ciò ancora non è possibile.
- Se un bar, dovesse aprire in una di queste zone, in cui il caffè a domicilio non è contemplato, soprattutto pensando ai numerosi uffici ancora chiusi, l’attività commerciale in questione non riuscirebbe, con il ricavato esiguo del caffé a domicilio, neanche a pagare le utenze che dovrebbe attivare per mettere in moto i macchinari e mantenere in uso l’intera struttura commerciale. Il solo fatto di poter pagare l’affitto dell’attività in questione con queste prospettive di ricavato sarebbe utopico e poco realistico.
- Quante persone effettivamente si appresterebbero, fidandosi, delle misure di ciascun esercente, cercando di ridurre al minimo il timore di essere contagiati attraverso l’assunzione di cibi da asporto?
Insomma anche questo punto dell’Ordinanza n.39 sembra essere l’equivalente di un pugno di sabbia negli occhi.
Andiamo al punto n.6 dell’Ordinanza regionale n.39 che dice:
Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art 16 del decreto legge n18/2020), in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona – salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente – nelle seguenti fasce orarie:
- ore 06:30 – 08:30
- ore 19:00 – 22:00
Partendo dal presupposto che questa concessione ha allietato molti perché fino a ieri la possibilità di poter fare una passeggiata era considerato un reato, ricordiamo la caccia al runner di turno.
Non mi sono chiari alcuni punti:
- che cosa si intende per prossimità dalla propria abitazione?
- Ci è stata concessa la possibilità di passeggiare entro quanti metri dalla nostra abitazione e fino a che metri è possibile allontanarsi, per non diventare potenziali criminali che attentano alla salute del prossimo?
- Perché non lasciare, ad esempio, la possibilità di scegliere autonomamente l’ora in cui uscire, limitata a due ore ad esempio, onde evitare assembramenti?
- Perchè si deve far pesare oltremodo la nostra impossibilità di scegliere le nostre azioni individuali tant’è che restano chiusi parchi e altri luoghi che servivano per questa finalità?
- Un genitore come dovrebbe spiegare al proprio figlio che si può uscire a passeggiare entro un certo confine e che, ad esempio, non lo si può portare nella Villa Comunale perché non si trova in prossimità dell’ abitazione?
- Perché non si è considerato che non siamo abituati a vivere in uno stato di segregazione, sottostando a leggi che vanno a minare il libero arbitrio individuale e che viene avvertito dalla maggior parte come una violenza personale?
Mi spiego meglio: finché c’è stato da essere coscienziosi, restando a casa e rispettando le disposizioni regionali per limitare il contagio a causa dell’emergenza Covid-19, nonostante la reclusione forzata, lontana dai parametri di libertà individuale che nessuno si sarebbe mai sognato di dover praticare, lo abbiamo fatto con sacrificio e responsabilità.
Vedere che un’Ordinanza ci dica anche l’ora in cui poter uscire, non per fare una passeggiata ricreativa in una zona verde e svagarsi dallo stress accumulato, ma farlo tenendo sempre d’occhio la propria abitazione, per regolarsi sulla prossimità e dover uscire in orari prestabiliti la trovo una scelta inutile, sgradevole e che sottolinea in modo opprimente e poco democratico il nostro stato di non libertà, nel potersi muovere liberamente.
Inoltre avere l’ora di libera uscita universalmente valida non crea assembramento?
Se le persone di un condominio numeroso, ad esempio, decidessero di uscire e passeggiare si creerebbe un sicuro assembramento.
Detto ciò mi rendo conto che la situazione non è semplice da gestire, soprattutto in Campania, però quest’Ordinanza la trovo un’offesa nei confronti dell’intelligenza di ciascun cittadino e commerciante campano.
Sarà pur vero che stiamo vivendo come degli alienati ma ricordiamo bene che siamo nati liberi e torneremo ad esserlo prima o poi.
-
Regioni rosse, arancioni e gialle cosa si può fare e cosa no
A ciascun colore, come sappiamo, è affidato un pacchetto di misure ad hoc. La zona rossa rappresenta un lockdown a tutti gli effetti mentre il coprifuoco è universalmente valido per ciascuna Regione.
Zona rossa, arancione e gialla: disposizioni
Le Regioni rosse sono quelle che devono rispettare le misure più restrittive: l’uscita di casa deve essere motivata, i bar sono chiusi. Idem per ristoranti e negozi che non siano di vendita di generi alimentari, tabacchi e farmacie. L’asporto è consentito 7 su 7 fino alle ore 22:00. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Sono aperte edicole e tabacchi, lavanderie, parrucchieri, barbieri mentre restano chiusi i centri estetici. La DAD è prevista dalla seconda media in poi. È vietato spostarsi da un Comune all’altro o uscire ed entrare da una Regione all’altra salvo comprovate esigenze lavorative o di necessità
Le Regioni arancioni prevedono la chiusura di bar e ristoranti durante tutto l’arco della giornata. l’asporto è consentito fino alle 22:00. Per le consegne a domicilio non ci sono restrizioni. I centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi restano chiusi tranne per farmacie, parafarmacie, alimentari, tabacchi ed edicole presenti all’interno. La DAD è prevista solo per le scuole superiori. È possibile circolare liberamente all’interno del proprio Comune di residenza ma non è possibile abbandonarlo e resta vietato spostarsi dalla propria Regione. Riduzione al 50% del trasporto pubblico.
Le Regioni gialle prevedono l’apertura di bar e ristoranti fino alle ore 18:00. L’asporto è consentito fino alle 22:00 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. I centri commerciali sono chiusi nel fine settimana fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole presenti all’interno. È possibile spostarsi all’interno della Regione e anche tra una Regione gialla all’altra.
13 comments on Covid-19 in Irpinia: 18 nuovi tamponi sono risultati positivi
Comments are closed.