Con l’estate si è più propensi nel lasciarsi andare a qualche bicchiere di troppo…

Paolino Salierno
Come bisogna comportarsi quando siamo consapevoli di aver bevuto un pò troppo? Cosa prevede il Codice della strada? Che cosa non dobbiamo fare assolutamente davanti ad un posto di blocco? Ce lo spiega l’avvocato Paolino Salierno!
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La responsabilità medica spiegata da Paolino Salierno
Eccoci con una nuova puntata di un caffè con l’avvocato Paolino Salierno che oggi ci parla della responsabilità medica, offrendo qualche valido consiglio da tenere presente.
Iniziamo con il definire cosa si intende quando si parla di responsabilità medica.
Per responsabilità medica ci si riferisce alla responsabilità che scaturisce dai danni cagionati ai pazienti provocata da errori o omissioni da parte dei sanitari.
Paolino Salierno avvocato
Responsabilità medica: la riforma Gelli-Bianco
La riforma Gelli-Bianco ha introdotto significative modifiche all’interno della responsabilità medica perché ha escluso la responsabilità penale dei medici per imperizia laddove venga dimostrato di essersi attenuti alle linee guida valide e pubblicate online dall’Istituto Superiore di Sanità. Altro cambiamento introdotto è quella per cui in sede civile i medici che operano a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria sono responsabili per colpa ai sensi dell’art.2043 del codice civile mentre le strutture sanitarie risponderanno solo per responsabilità contrattuale.
La responsabilità medica prevede diversi tipi di danni risarcibili. Generalmente vengono connessi alla causazione di un danno iatrogeno (lesione alla salute psico-fisica) determinata dalla colpa del medico o dalla mancanza di un valido consenso informato.
Dunque i pazienti che sono rimasti vittime di errori da parte dei sanitari che li hanno avuti in cura possono rivolgersi al giudice, per poter ottenere un risarcimento del pregiudizio subìto. Ciò può avvenire dopo la valutazione fatta da professionisti che possano comprendere se c’è un effettivo rapporto di causalità tra il danno e un operato non corretto sanitario.
Con la riforma Gelli-Bianco si ha il superamento della distinzione tra i gradi di colpa. Ad esempio l’articolo 590 sexies del codice penale dispone la non punibilità dell’esercente la professione sanitaria alla luce di questi presupposti:
- La verificazione dell’evento a causa dell’imperizia
- Il rispetto delle linee guida e l’adeguatezza alle specificità del caso concreto delle linee guida.
Quando è colpa del medico?
L’esercente della professione sanitaria risponde a titolo di colpa per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica nei seguenti casi:
- Se l’evento si è verificato per colpa anche lieve causata da negligenza o imprudenza.
- Se l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione. Quando ad esempio il medico ha comunque scelto e rispettato le linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche che non risultano però adeguate alla specificità del caso concreto. Fermo restando che il medico ha l’obbligo di disapplicare quando la specificità del caso rende necessario lo scostamento da esse.
- Se l’evento si è verificato per colpa grave quando il medico ha scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche risultano adeguate o adattate al caso concreto. Tenuto conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.
Questo è solo un sintetico accenno sulla responsabilità medica, per scoprire i consigli e come agire nel migliore dei modi qualora si sia subìto un danno da parte dei sanitari, non vi resta che guardare il video in home o contattare direttamente l’avvocato Paolino Salierno ai seguenti recapiti telefonici: 0825 16 42 890 oppure 340 5936088.
Si precisa che il video in questione è stato girato in tempi non attuali e in cui la normativa vigente del tempo non prevedeva l’obbligo di indossare il DPI (la mascherina) in luoghi chiusi.
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Decreto Coronavirus: qualche dritta dal nostro avvocato Paolino Salierno
In questi giorni i decreti sono all’ordine del giorno. Cosa ci è consentito fare e cosa no? Il nostro avvocato Paolino Salierno ci ha dato qualche delucidazione a riguardo.
Posso fare una passeggiata? Posso andare a correre? Posso andare a lavoro, a fare una visita medica, a fare la spesa o a comprare le medicine? Ma anche banalmente a comprare il giornale o le sigarette?
Quali sono le sanzioni alle quali mi espongo in caso di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità? Quali reati posso commettere ai tempi dell’epidemia da Coronavirus?
Gli interrogativi legittimi e comuni di questi giorni se ci fosse una macchina del tempo che ci portasse indietro di soli due mesi ci farebbero inorridire e sgranare gli occhi.
I DPCM (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) sono provvedimenti urgenti, emergenziali e transitori finalizzati alla salvaguardia del preminente interesse della tutela della salute pubblica.
È bene fare questa premessa perchè essi sono permeati di quei caratteri di eccezionalità: sono evidentemente scritti in fretta seguendo l’evolversi drammatico degli eventi, intervengono a comprimere spazi di libertà che mai erano stati scalfiti a partire dall’introduzione della Costituzione Repubblicana ma, è bene dirlo, poggiano comunque sul consenso sociale che sempre caratterizza il pregiuridico.
Cosa c’è da sapere sul Coronavirus
Allora rispondiamo alle nostre domande introduttive.
1. Posso fare una passeggiata?
Sì, con alcune precisazioni. Le Autorità non hanno voluto introdurre arresti domiciliari collettivi né un regime straordinario ed iperstringente di legge marziale per cui è consentito uscire di casa rispettando tutte le norme di cautela della distanza con le altre persone. È comunque generalmemente vietata la circolazione delle persone sul territorio nazionale per cui si può prendere un po’ d’aria nelle vicinanze del proprio domicilio o della propria residenza ma senza mettersi in macchina e circolare per andare a passeggio su una strada in particolare o sul Lungomare di Salerno né tantomeno ad ammirare panorami irpini sulle nostre colline o sulle nostre montagne. È altresì consentito portare fuori il cane per le esigenze tipiche degli animali.
2. Posso andare a correre?
Sì, con le medesime modalità di cui sopra. Il Presidente della Regione Campania è intervenuto con propria ordinanza a chiudere parchi e ville comunali perchè una interpretazione troppo sciolta e disinvolta di questa concessione, in alcune zone, stava finendo per frustrare e rendere inefficaci i sacrifici di libertà delle altre persone. È consentito un po’ di movimento all’aria aperta ma senza esagerazioni. Non è consentito ad esempio riposare sulle panchine a prendere il sole perchè tale condotta è in contrasto con le finalità dei provvedimenti.
3. Posso andare a lavoro, a fare una visita medica, a fare la spesa, a comprare le medicine?
Assolutamente sì.
Queste sono le esplicite deroghe al generale divieto di circolazione. Tali esigenze devono essere oggetto dell’autocertificazione da compilare e portare con sé o in assenza il cui modulo viene fornito dalle Forze dell’Ordine. Occorre dichiarare la verità perchè gli abusi saranno sanzionati come diremo a breve. A queste deroghe se ne affianca un’altra: lo stato di necessità da esplicitare volta per volta. Gli abusi saranno puniti ribadendo in ogni caso che bisogna limitare allo stretto necessario ognuno dei suddetti spostamenti.
L’avvocato ci spiega il codice del consumo nel diritto civile
4. Posso andare a comprare il giornale o le sigarette?
Sì, nelle edicole e nei tabacchi più vicini alla propria abitazione.
5. Quali sono le sanzioni alle quali mi espongo in caso di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità? Quali reati posso commettere ai tempi dell’epidemia da Coronavirus?
L’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità integra la condotta prevista e punita dall’art. 650 del codice penale. Esso è un reato contravvenzionale, segnatamente di polizia, punito – sempre che il fatto non costituisca un più grave reato – con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 206. Dunque sarete denunciati dalle forze dell’ordine preposte al controllo e l’Autorità Giudiziaria in caso di fondatezza della notizia di reato emanerà nei vostri confronti un decreto penale di condanna.
Nel caso in cui dovesse esservi notificato un simile provvedimento non bisogna assolutamente riporlo in un cassetto o limitarsi al pagamento dell’eventuale sanzione pecuniaria ivi indicata ma se si vogliono evitare e/o mitigare le conseguenze tipiche di una condanna penale, occorre immediatamente recarsi dal proprio avvocato.
Nel caso in cui si abbia coscienza di commettere un abuso non bisogna assolutamente tentare di scappare davanti ad un controllo: una simile condotta oltre a mettere in pericolo voi stessi e gli operatori di polizia giudiziaria potrebbe integrare il ben più grave delitto previsto dall’art. 337 del codice penale “resistenza a un pubblico ufficiale” punito con reclusione da sei mesi a cinque anni.
Allo stesso tempo bisogna assolutamente evitare di autocertificare il falso: tale condotta, restando fermo il reato di cui all’art. 650 c.p., integra l’ulteriore reato previsto dall’art.483 codice penale in relazione all’art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000 “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” delitto punito con la reclusione fino a due anni.
Tutto ciò se le suddette condotte sono commesse da soggetti sani.
Nel caso in cui si abbiano conclamati sintomi da COVID19 e si violi la quarantena si può integrare il reato di cui all’art. 452 del codice penale “epidemia colposa” punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso, infine, in cui si risulti positivi al COVID19 e si violi comunque la quarantena – anche nel caso in cui non si volesse direttamente trasmettere la malattia ma semplicemente nella coscienza di essere positivi, si accettasse il rischio di trasmetterla (c.d. dolo eventuale) – si integrerebbe il gravissimo reato di cui all’art. 438 del codice penale punito con l’ergastolo.
Avv. Paolino Salierno
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Morta di epatite C dopo trasfusione: 450.000 € di risarcimento ai familiari
La Corte d’Appello di Salerno ha condannato l’ASL di Salerno a risarcire la somma di € 450.000,00 agli eredi di una donna, morta a seguito del contagio da epatite C conseguente alla somministrazione di una trasfusione infetta, avvenuta nel 1983 presso l’ospedale di Salerno San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona.
Si tratta di una vicenda risalente agli anni ’80 allorquando, in alcuni casi, vennero effettuate trasfusioni provenienti da sacche di sangue i cui donatori non erano stati testati in maniera approfondita.
Le conseguenze fisiche, tuttavia, sono emerse solo dopo svariati anni, essendo danni cosiddetti lungo-latenti, quando i pazienti, purtroppo, hanno scoperto di essere ammalati di HCV o HIV.
L’avv. Pasquale Berna, del foro di Nocera Inferiore ed esperto in colpa medica, che ha difeso la donna danneggiata e, dopo la sua morte, i suoi eredi, ci spiega la particolarità di tale pronuncia:
L’avv. Pasquale Berna, del foro di Nocera Inferiore ed esperto in colpa medica, che ha difeso la donna danneggiata e, dopo la sua morte, i suoi eredi, ci spiega la particolarità di tale pronuncia:
In questo tipo di cause, nella stragrande maggioranza dei casi, viene condannato il Ministero della Sanità per non avere adottato le misure idonee a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto. In questo caso, invece, la Corte d’Appello di Salerno, nella persona del Presidente dr.ssa Crespi, accogliendo totalmente la tesi di parte attrice, ha riconosciuto un’ulteriore responsabilità nell’operato dell’Ospedale di Salerno, già all’epoca centro trasfusionale, per non aver effettuato i dovuti controlli sulle sacche di sangue e per aver somministrato una trasfusione non necessaria senza, peraltro, acquisire il consenso della paziente. È bene precisare che oggi, fortunatamente, ci sono severi protocolli da seguire nella raccolta di sangue e i controlli sui donatori danno massima sicurezza.
L’avvocato Berna conclude:
Sono molto soddisfatto per questo risultato ma anche amareggiato perché non l’ho potuto condividere con la diretta interessata che purtroppo non è sopravvissuta alle plurime patologie post contagio.
10 comments on Guida in stato di ebbrezza: i consigli dell’avvocato Paolino Salierno
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