Eccoci con una nuova puntata di un caffè con l’avvocato Paolino Salierno che oggi ci parla della responsabilità medica, offrendo qualche valido consiglio da tenere presente.
Iniziamo con il definire cosa si intende quando si parla di responsabilità medica.
Per responsabilità medica ci si riferisce alla responsabilità che scaturisce dai danni cagionati ai pazienti provocata da errori o omissioni da parte dei sanitari.
Responsabilità medica: la riforma Gelli-Bianco
La riforma Gelli-Bianco ha introdotto significative modifiche all’interno della responsabilità medica perché ha escluso la responsabilità penale dei medici per imperizia laddove venga dimostrato di essersi attenuti alle linee guida valide e pubblicate online dall’Istituto Superiore di Sanità. Altro cambiamento introdotto è quella per cui in sede civile i medici che operano a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria sono responsabili per colpa ai sensi dell’art.2043 del codice civile mentre le strutture sanitarie risponderanno solo per responsabilità contrattuale.
La responsabilità medica prevede diversi tipi di danni risarcibili. Generalmente vengono connessi alla causazione di un danno iatrogeno (lesione alla salute psico-fisica) determinata dalla colpa del medico o dalla mancanza di un valido consenso informato.
Dunque i pazienti che sono rimasti vittime di errori da parte dei sanitari che li hanno avuti in cura possono rivolgersi al giudice, per poter ottenere un risarcimento del pregiudizio subìto. Ciò può avvenire dopo la valutazione fatta da professionisti che possano comprendere se c’è un effettivo rapporto di causalità tra il danno e un operato non corretto sanitario.
Con la riforma Gelli-Bianco si ha il superamento della distinzione tra i gradi di colpa. Ad esempio l’articolo 590 sexies del codice penale dispone la non punibilità dell’esercente la professione sanitaria alla luce di questi presupposti:
- La verificazione dell’evento a causa dell’imperizia
- Il rispetto delle linee guida e l’adeguatezza alle specificità del caso concreto delle linee guida.
Quando è colpa del medico?
L’esercente della professione sanitaria risponde a titolo di colpa per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica nei seguenti casi:
- Se l’evento si è verificato per colpa anche lieve causata da negligenza o imprudenza.
- Se l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione. Quando ad esempio il medico ha comunque scelto e rispettato le linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche che non risultano però adeguate alla specificità del caso concreto. Fermo restando che il medico ha l’obbligo di disapplicare quando la specificità del caso rende necessario lo scostamento da esse.
- Se l’evento si è verificato per colpa grave quando il medico ha scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche risultano adeguate o adattate al caso concreto. Tenuto conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.
Questo è solo un sintetico accenno sulla responsabilità medica, per scoprire i consigli e come agire nel migliore dei modi qualora si sia subìto un danno da parte dei sanitari, non vi resta che guardare il video in home o contattare direttamente l’avvocato Paolino Salierno ai seguenti recapiti telefonici: 0825 16 42 890 oppure 340 5936088.
Si precisa che il video in questione è stato girato in tempi non attuali e in cui la normativa vigente del tempo non prevedeva l’obbligo di indossare il DPI (la mascherina) in luoghi chiusi.
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