Paolino Salierno avvocato

La responsabilità medica spiegata da Paolino Salierno

Eccoci con una nuova puntata di un caffè con l’avvocato Paolino Salierno che oggi ci parla della responsabilità medica, offrendo qualche valido consiglio da tenere presente.

Iniziamo con il definire cosa si intende quando si parla di responsabilità medica.

Per responsabilità medica ci si riferisce alla responsabilità che scaturisce dai danni cagionati ai pazienti  provocata da errori o omissioni da parte dei sanitari.

Paolino Salierno avvocato

Paolino Salierno avvocato

Responsabilità medica: la riforma Gelli-Bianco

La riforma Gelli-Bianco ha introdotto significative modifiche all’interno della responsabilità medica perché ha escluso la responsabilità penale dei medici per imperizia laddove venga dimostrato di essersi attenuti  alle linee guida valide e pubblicate online dall’Istituto Superiore di Sanità. Altro cambiamento introdotto  è quella per cui in sede civile i medici che operano a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria sono responsabili per colpa ai sensi dell’art.2043 del codice civile mentre le strutture sanitarie risponderanno solo per responsabilità contrattuale.

La responsabilità medica prevede diversi tipi di danni risarcibili. Generalmente vengono connessi alla causazione di un danno iatrogeno (lesione alla salute psico-fisica) determinata dalla colpa del medico o dalla mancanza di un valido consenso informato.

Dunque i pazienti che sono rimasti vittime di errori da parte dei sanitari che li hanno avuti in cura possono rivolgersi al giudice, per poter ottenere un risarcimento del pregiudizio subìto. Ciò può avvenire dopo la valutazione fatta da professionisti che possano comprendere se c’è un effettivo rapporto di causalità tra il danno e un operato non corretto sanitario.

Con la riforma Gelli-Bianco si ha il superamento della distinzione tra i gradi di colpa. Ad esempio l’articolo 590 sexies del codice penale dispone la non punibilità dell’esercente la professione sanitaria alla luce di questi presupposti:

  • La verificazione dell’evento a causa dell’imperizia
  • Il rispetto delle linee guida e l’adeguatezza alle specificità del caso concreto delle linee guida.

Quando è colpa del medico?

L’esercente della professione sanitaria risponde a titolo di colpa per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica nei seguenti casi:

  • Se l’evento si è verificato per colpa anche lieve causata da negligenza o imprudenza.
  • Se l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione. Quando ad esempio il medico ha comunque scelto e rispettato le linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche che non risultano però adeguate alla specificità del caso concreto. Fermo restando che il medico ha l’obbligo di disapplicare quando la specificità del caso rende necessario lo scostamento da esse.
  • Se l’evento si è verificato per colpa grave quando il medico ha scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche risultano adeguate o adattate al caso concreto. Tenuto conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.

Questo è solo un sintetico accenno sulla responsabilità medica, per scoprire i consigli e come agire nel migliore dei modi qualora si sia subìto un danno da parte dei sanitari, non vi resta che guardare il video in home o contattare direttamente l’avvocato Paolino Salierno ai seguenti recapiti telefonici: 0825 16 42 890 oppure 340 5936088.

Si precisa che il video in questione è stato girato in tempi non attuali e in cui la normativa vigente del tempo non prevedeva l’obbligo di indossare il DPI (la mascherina) in luoghi chiusi.

Paolino Salierno ci spiega cosa fare in caso di sinistro stradale

Paolino Salierno in questa nuova puntata di Un caffè con l’avvocato ci parla di come comportarsi, cosa fare e quali sono le corrette procedura da svolgere in caso di sinistro stradale.

Le norme di comportamento in caso di incidente stradale sono spiegate e sancite nell’Art 189 del Codice della Strada. La procedura ordinaria di risarcimento prevede che l’assicurato danneggiato coinvolto in un incidente e che ritiene di avere ragione deve rivolgersi al danneggiante e di conseguenza alla sua compagnia assicurativa.

Paolino Salierno: video

L’avvocato ci spiega cosa fare in caso di sinistro stradale

Procedura ordinaria in caso di sinistro stradale: quando si applica

La procedura ordinaria viene applicata in tutti quei casi in cui non è applicabile un risarcimento diretto ovvero quando:

  • L’incidente non è avvenuto in Italia, nella Repubblica di San Marino o a Città del Vaticano.
  • Non c’è stata collisione tra i due veicoli coinvolti.
  • Sono stati coinvolti più di due veicoli che sono stati tutti identificati.
  • È avvenuta la collisione tra due veicoli ma ne sono stati coinvolti altri che sono responsabili dell’incidente.
  • L’incidente è avvenuto tra ciclomotori non muniti di targa o tra mezzi agricoli.
  • L’incidente è avvenuto tra veicoli immatricolati all’Estero e che hanno dunque una targa non italiana.
  • L’incidente ha provocato lesioni ad uno dei conducenti coinvolti ed ha provocato invalidità permanente superiore al 9%.
Studio Legale Salierno

L’avvocato Paolino Salierno

Sinistro Stradale: i consigli di Paolino Salierno

In caso di sinistro stradale, secondo Paolino Salierno, bisogna avere la lucidità di scendere dal veicolo, ovviamente dopo aver valutato l’entità del danno causato soprattutto in caso di feriti, osservando attentamente chi c’è all’interno del veicolo coinvolto, prendendo i nominativi delle persone presenti. Questo passaggio è fondamentale perché a volte può succedere che non venga incorporata la dichiarazione del testimone e l’identificazione del testimone e ciò può essere determinante nel caso in cui si abbia pienamente ragione.

È importante non spostare assolutamente i veicoli coinvolti in caso dell’intervento delle autorità preposte in modo tale da consentire i rilievi in maniera corretta.

Bisogna, entro tre giorni lavorativi dal momento in cui si è svolto l’incidente, comunicare all’assicurazione anche laddove non vi sia uno stato e una condizione di constatazione amichevole attraverso firma congiunta.

Questi elencati sono solo alcuni dei consigli e delle procedure da svolgere in caso di sinistro stradale. Il resto delle cose da sapere, secondo Paolino Salierno, sono contenute nel video in home.

Per rimanere in tema di inconvenienti su strada bisogna essere informati anche sulla guida in stato di ebbrezza.

Multe su strisce blu e autovelox: non è sempre necessario limitarsi a pagare

A quanti di voi sarà successo di parcheggiare sulle strisce blu, pagare il ticket e non riuscire a rispettare il tempo previsto indicato sul biglietto e ritrovare al ritorno un verbale?

L’avvocato Paolino Salierno ci spiega cosa si può fare in questi casi perché non è necessario pagare la multa ma è possibile contestare il verbale in alcune circostanze specifiche.

Una nota del Ministero dei Trasporti del 2015 aveva ribadito che chi lasciava scadere il ticket del parcheggio sulle strisce blu non poteva essere punito con una multa ma doveva integrare il pagamento in proporzione alla durata effettiva della sosta.

La Corte di Cassazione si è posta in contrasto con la stessa nota del Ministero, stabilendo che qualora si accerti che la sosta si è prolungata oltre il tempo consentit, oltre l’orario indicato dal ticket per cui è stata pagata la tariffa, è legittima l’applicazione di una sanzione.

Paolino Salierno ci spiega in che modo è possibile evitare di pagare il totale del verbale ma solo integrare il tempo in esubero per cui non è stato pagato il ticket.

Paolino Salierno: video

Multe su strisce blu e autovelox non bisogna solo pagare il verbale

Multe autovelox: i consigli di Paolino Salierno

Per quanto riguarda le multe autovelox anche in questo caso bisogna pagare il contributo unificato ma vanno valutati alcuni particolari per poter evitare di pagare l’importo complessivo scritto sul verbale.

Per quanto concerne le multe riguardanti autovelox vanno valutati i casi singoli in base al tipo di sanzione e al tipo di autovelox e ciò necessita di una visione accurata da parte del vostro legale di riferimento che può comprendere l’esistenza o meno di presupposti per agire o meno.

Un consiglio di Paolino Salierno riguardo questa tipologia di multa è quello di riferire chi era al volante, qualora si decidesse di pagare il verbale, all’organo di Polizia da cui è partita la sanzione.

Buoni fruttiferi postali: le controversie spiegate da Paolino Salierno

I buoni fruttiferi postali sono finiti all’interno di un vero e proprio polverone perché Poste Italiane ha agito modificando i tassi d’interesse in senso peggiorativo.

Riguardo a ciò c’è molta confusione ed è per questo motivo che l’avvocato Paolino Salierno ha deciso di parlarci di alcune controversie che riguardano i buoni fruttiferi postali che sono stati emessi dal 1989 al 1999.

Paolino Salierno: video buoni fruttiferi

L’avvocato ci spiega alcune cose che dobbiamo sapere

Buoni fruttiferi postali: cosa sta accadendo

I buoni fruttiferi emessi a decorrere da luglio 1986 e prima del 1999, nonostante sul retro riportino un prospetto degli interessi maturati dalla data di emissione, vengono rimborsati da Poste Italiane con una cifra inferiore rispetto a quella indicata.

Dopo l’entrata in vigore del decreto del 13 giugno 1986 le Poste Italiane avrebbero dovuto emettere buoni fruttiferi postali della serie Q invece, per un pò di tempo, hanno continuato ad utilizzarfe i moduli delle serie O e P che indicavano tassi superiori ma non applicabili.

La legge infatti consentiva alle Poste di utilizzare, fino a esaurimento, solo buoni della serie P e non quelli della serie O a patto che venissero apposti due timbri: uno sul fronte e uno sul retro.

Poste Italiane continua a rimborsare importi inferiori rispetto a quelli spettanti, nonostante l’intestatario del buono non abbia mai ricevuto alcuna comunicazione sul presunto e diverso rendimento degli interessi, originariamente sottoscritte e unilaterlamente modificate.

Paolino Salierno: video

L’avvocato di parla dei buoni fruttiferi postali emessi dal 1986 al 1999

Paolino Salierno ci spiega quali sono i margini per poter chiedere un eventuale rimborso

C’è un modo per poter recuperare gli interessi che non si sono avuti?

Paolino Salierno ci spiega che se si è acquistato un buono fruttifero postale tra il 1986 e il 1999 e gli interessi incassati sono stati inferiori rispetto ai tassi previsti è possibile avere diritto ad un rimborso, che riguarderebbe cifre abbastanza importanti.

Prima di iniziare qualsiasi strada bisogna controllare la data di emissione del buono fruttifero postale e la serie. Se la data di emissione è anteriore al 1986 le possibilità di ottenere un rimborso sono scarse se la data è invece posteriore bisogna verificare la serie.

Se risulta appartenere alla serie rarissima O è molto probabile che, in caso di contenzioso, si abbia ragione. Riguardo alle serie P bisogna verificare che siano stati apposti due timbri.

Lo studio legale Salierno sito ad Avellino Corso Vittorio Emanuele II n. 359 offre una prima consulenza gratuita sull’argomento. Per maggiori informazioni e per prenotare un appuntamento è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici:

  • 0825 51 64 28 90
  • 340 59 36 088

Per scoprire maggiori dettagli non vi resta che guardare il video in home.

Diritti del consumatore: tutto ciò che dobbiamo sapere per non farci truffare

Siamo sempre più abituati ad acquistare online, da grandi catene commerciali non virtuali o da negozi rivenditori ufficiali. Ciò comporta non pochi dubbi nel capire quali sono i diritti del consumatore, ciò che spetta al tramite che sta vendendo un prodotto e ciò che compete all’azienda di produzione.

Quante volte vi è successo di comprare un elettrodomestico nuovo o qualsiasi altro prodotto elettronico che, appena arrivato nella vostra abitazione, risultava mal funzionante o difettato?

Quante volte il vostro rivenditore vi ha detto di telefonare il call center della casa madre perché non era sua responsabilità il difetto di fabbrica?

Quante volte avete chiamato il call center indicato e non avete avuto risposta al vostro problema?

Quante volte non avete potuto cambiare un acquisto difettato per sostituirlo con uno identico ma funzionante?

Quante volte siete stati ingannati dal rivenditore ufficiale di turno?

Paolino Salierno: video

Paolino Salierno

Nell’ultima video puntata di Un caffé con l’avvocato, Paolino Salierno, ci aveva illustrato in via generale i diritti del consumatore.

Oggi entriamo nel dettaglio parlando di prodotti difettati e venduti da aziende autorizzate, per scoprire cosa si può fare, quali sono i nostri diritti, le tempistiche da rispettare e come non farci truffare dal “furbetto” di turno che non vuole sostituire un acquisto difettato con uno nuovo e funzionante!

Buona visione!

Aggiornamento Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.15 del 13 marzo 2020

C’è da fare un importante aggiornamento all’articolo apparso ieri 13 marzo 2020 su Il Plurale.

Nella serata di ieri, infatti, il Presidente della Regione Campania con propria ordinanza ha reso più severe e restrittive le prescrizioni del Governo Italiano modificando di fatto alcune delle risposte alle domande che ci eravamo posti. Resta ferma tutta la disciplina sanzionatoria penale già approfondita con una singolare novità di cui si dirà nel prosieguo.

Veniamo nel dettaglio alle nuove risposte trascrivendo per comodità tutto ciò che resta inalterato e segnalando in neretto le modifiche.

Posso fare una passeggiata? Posso andare a correre? Posso andare a lavoro, a fare una visita medica, a fare la spesa o a comprare le medicine? Ma anche banalmente a comprare il giornale o le sigarette? Quali sono le sanzioni alle quali mi espongo in caso di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità? Quali reati posso commettere ai tempi dell’epidemia da coronavirus?

Gli interrogativi legittimi e comuni di questi giorni se ci fosse una macchina del tempo che ci portasse indietro di soli due mesi ci farebbero inorridire e sgranare gli occhi.

I DPCM (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) in combinato disposto (cioè da integrare) con le Ordinanze del Presidente della Regione Campania sono provvedimenti urgenti, emergenziali e transitori ( l’Ordinanza P.R.C. n. 15 contiene già il provvisorio termine del 25 marzo) finalizzati alla salvaguardia del preminente interesse della tutela della salute pubblica.

È bene fare questa premessa perchè essi sono permeati di quei caratteri di eccezionalità: sono evidentemente scritti in fretta, seguendo l’evolversi drammatico degli eventi, intervengono a comprimere spazi di libertà che mai erano stati scalfiti a partire dall’introduzione della Costituzione Repubblicana ma, è bene dirlo, poggiano comunque sul consenso sociale che sempre caratterizza il pregiuridico.

Allora rispondiamo alle nostre domande introduttive.

Paolino Salierno

un caffè con l’avvocato

1. Posso fare una passeggiata?

No. È fatto obbligo a tutti i cittadini della Campania – ed a chiunque si trovi sul territorio della Regione – di restare nelle proprie abitazioni. E’ consentito in maniera individuale di portare fuori il cane per le esigenze tipiche degli animali per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora..

2. Posso andare a correre?

No stando alla lettera dell’Ordinanza n. 15. Il Presidente della Regione Campania era già intervenuto con propria ordinanza a chiudere parchi e ville comunali perchè una interpretazione troppo sciolta e disinvolta di questa concessione, in alcune zone, aveva finito per frustrare e rendere inefficaci i sacrifici di libertà delle altre persone. Nella tarda serata di ieri 13 marzo 2020 un comunicato stampa dello staff del Presidente della Regione Campania (che sarebbe una sorta di interpretazione autentica cioè che proviene dallo stesso organo emanante) ha chiarito che resta la possibilità di fare attività sportiva e motoria all’esterno in maniera individuale, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora rispettando tassativamente le norme di cautela della distanza di almeno un metro dalle altre persone.

In realtà tale concessione non è conforme allo spirito del provvedimento regionale – tanto che in esso nulla si dice – ma tale chiarimento si deve all’ultimo e precedente DPCM che lo consentiva: qualsiasi normativa regionale non può essere in contrasto con una statale.

Il mio consiglio per questo breve lasso di tempo emergenziale e per evitare problemi con le forze dell’ordine è di evitare tale attività all’esterno.

3. Posso andare a lavoro, a fare una visita medica, a fare la spesa, a comprare le medicine?

Assolutamente sì ma in maniera INDIVIDUALE. Queste sono le esplicite deroghe al generale divieto di circolazione. Tali esigenze devono essere oggetto dell’autocertificazione da compilare e portare con sé o in assenza il cui modulo viene fornito dalle Forze dell’Ordine. Occorre dichiarare la verità perché gli abusi saranno sanzionati come diremo a breve. A queste deroghe se ne affianca un’altra: lo stato di necessità da esplicitare volta per volta. Gli abusi saranno puniti ribadendo in ogni caso che bisogna limitare allo stretto necessario ognuno dei suddetti spostamenti ed essi devono essere individuali. E’ consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente: 1) nel caso di spostamenti per motivi di salute ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità; 2) nel caso di spostamento per motivi di lavoro purchè si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare ed in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.

4. Posso andare a comprare il giornale o le sigarette?in maniera individuale nelle edicole e nei tabacchi più vicini alla propria abitazione per il tempo strettamente necessario all’acquisto.

Quali sono le sanzioni alle quali mi espongo in caso di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità? Quali reati posso commettere ai tempi dell’epidemia da Coronavirus?  L’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità integra la condotta prevista e punita dall’art. 650 del codice penale. Esso è un reato contravvenzionale, segnatamente di polizia, punito – sempre che il fatto non costituisca un più grave reato – con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 206. Dunque sarete denunciati dalle forze dell’ordine preposte al controllo e l’Autorità Giudiziaria in caso di fondatezza della notizia di reato emanerà nei vostri confronti un decreto penale di condanna.

La trasgressione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Campania implica anche la segnalazione all’ASL e l’obbligo immediato per il trasgressore di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con divieto di contatti sociali rimanendo raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza dunque senza nessuna deroga – nemmeno per lavoro – ad allontanarsi dalla propria abitazione.

Nel caso in cui dovesse esservi notificato un decreto penale di condanna non bisogna assolutamente riporlo in un cassetto o limitarsi al pagamento dell’eventuale sanzione pecuniaria ivi contenuta ma se si vogliono evitare e/o mitigare le conseguenze tipiche di una condanna penale occorre immediatamente recarsi dal proprio avvocato.

Nel caso in cui si abbia coscienza di commettere un abuso non bisogna assolutamente tentare di scappare davanti ad un controllo: una simile condotta oltre a mettere in pericolo voi stessi e gli operatori di polizia giudiziaria potrebbe integrare il ben più grave delitto previsto dall’art. 337 del codice penale “resistenza a un pubblico ufficiale” punito con reclusione da sei mesi a cinque anni.

Allo stesso tempo bisogna assolutamente evitare di autocertificare il falso: tale condotta, restando fermo il reato di cui all’art. 650 c.p., integra l’ulteriore reato previsto dall’art.483 codice penale in relazione all’art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000 “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” delitto punito con la reclusione fino a due anni.

Tutto ciò se le suddette condotte sono commesse da soggetti sani.

Nel caso in cui si abbiano conclamati sintomi da COVID19 e si violi la quarantena si può integrare il reato di cui all’art. 452 del codice penale “epidemia colposa” punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso, infine, in cui si risulti positivi al COVID19 e si violi comunque la quarantena – anche nel caso in cui non si volesse direttamente trasmettere la malattia ma, semplicemente nella coscienza di essere positivi, si accettasse il rischio di trasmetterla (c.d. dolo eventuale) – si integrerebbe il gravissimo reato di cui all’art. 438 del codice penale punito con l’ergastolo.

Avv. Paolino Salierno

 

Decreto Coronavirus: qualche dritta dal nostro avvocato Paolino Salierno

In questi giorni i decreti sono all’ordine del giorno. Cosa ci è consentito fare e cosa no? Il nostro avvocato Paolino Salierno ci ha dato qualche delucidazione a riguardo.

Posso fare una passeggiata? Posso andare a correre? Posso andare a lavoro, a fare una visita medica, a fare la spesa o a comprare le medicine? Ma anche banalmente a comprare il giornale o le sigarette?

Quali sono le sanzioni alle quali mi espongo in caso di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità? Quali reati posso commettere ai tempi dell’epidemia da Coronavirus?

Gli interrogativi legittimi e comuni di questi giorni se ci fosse una macchina del tempo che ci portasse indietro di soli due mesi ci farebbero inorridire e sgranare gli occhi.

I DPCM (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) sono provvedimenti urgenti, emergenziali e transitori finalizzati alla salvaguardia del preminente interesse della tutela della salute pubblica.

È bene fare questa premessa perchè essi sono permeati di quei caratteri di eccezionalità: sono evidentemente scritti in fretta seguendo l’evolversi drammatico degli eventi, intervengono a comprimere spazi di libertà che mai erano stati scalfiti a partire dall’introduzione della Costituzione Repubblicana ma, è bene dirlo, poggiano comunque sul consenso sociale che sempre caratterizza il pregiuridico.

Il Coronavirus spiegato da un esperto

Cosa c’è da sapere sul Coronavirus

Allora rispondiamo alle nostre domande introduttive.

1. Posso fare una passeggiata?

Sì, con alcune precisazioni. Le Autorità non hanno voluto introdurre arresti domiciliari collettivi né un regime straordinario ed iperstringente di legge marziale per cui è consentito uscire di casa rispettando tutte le norme di cautela della distanza con le altre persone. È comunque generalmemente vietata la circolazione delle persone sul territorio nazionale per cui si può prendere un po’ d’aria nelle vicinanze del proprio domicilio o della propria residenza ma senza mettersi in macchina e circolare per andare a passeggio su una strada in particolare o sul Lungomare di Salerno né tantomeno ad ammirare panorami irpini sulle nostre colline o sulle nostre montagne. È altresì consentito portare fuori il cane per le esigenze tipiche degli animali.

2. Posso andare a correre?

Sì, con le medesime modalità di cui sopra. Il Presidente della Regione Campania è intervenuto con propria ordinanza a chiudere parchi e ville comunali perchè una interpretazione troppo sciolta e disinvolta di questa concessione, in alcune zone, stava finendo per frustrare e rendere inefficaci i sacrifici di libertà delle altre persone. È consentito un po’ di movimento all’aria aperta ma senza esagerazioni. Non è consentito ad esempio riposare sulle panchine a prendere il sole perchè tale condotta è in contrasto con le finalità dei provvedimenti.

3. Posso andare a lavoro, a fare una visita medica, a fare la spesa, a comprare le medicine?

Assolutamente sì.

Queste sono le esplicite deroghe al generale divieto di circolazione. Tali esigenze devono essere oggetto dell’autocertificazione da compilare e portare con sé o in assenza il cui modulo viene fornito dalle Forze dell’Ordine. Occorre dichiarare la verità perchè gli abusi saranno sanzionati come diremo a breve. A queste deroghe se ne affianca un’altra: lo stato di necessità da esplicitare volta per volta. Gli abusi saranno puniti ribadendo in ogni caso che bisogna limitare allo stretto necessario ognuno dei suddetti spostamenti.

Paolino Salierno: video

L’avvocato ci spiega il codice del consumo nel diritto civile

4. Posso andare a comprare il giornale o le sigarette?

Sì, nelle edicole e nei tabacchi più vicini alla propria abitazione.

5. Quali sono le sanzioni alle quali mi espongo in caso di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità? Quali reati posso commettere ai tempi dell’epidemia da Coronavirus?

L’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità integra la condotta prevista e punita dall’art. 650 del codice penale. Esso è un reato contravvenzionale, segnatamente di polizia, punito – sempre che il fatto non costituisca un più grave reato – con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 206. Dunque sarete denunciati dalle forze dell’ordine preposte al controllo e l’Autorità Giudiziaria in caso di fondatezza della notizia di reato emanerà nei vostri confronti un decreto penale di condanna.

Nel caso in cui dovesse esservi notificato un simile provvedimento non bisogna assolutamente riporlo in un cassetto o limitarsi al pagamento dell’eventuale sanzione pecuniaria ivi indicata ma se si vogliono evitare e/o mitigare le conseguenze tipiche di una condanna penale, occorre immediatamente recarsi dal proprio avvocato.

Nel caso in cui si abbia coscienza di commettere un abuso non bisogna assolutamente tentare di scappare davanti ad un controllo: una simile condotta oltre a mettere in pericolo voi stessi e gli operatori di polizia giudiziaria potrebbe integrare il ben più grave delitto previsto dall’art. 337 del codice penale “resistenza a un pubblico ufficiale” punito con reclusione da sei mesi a cinque anni.

Allo stesso tempo bisogna assolutamente evitare di autocertificare il falso: tale condotta, restando fermo il reato di cui all’art. 650 c.p., integra l’ulteriore reato previsto dall’art.483 codice penale in relazione all’art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000 “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” delitto punito con la reclusione fino a due anni.

Tutto ciò se le suddette condotte sono commesse da soggetti sani.

Nel caso in cui si abbiano conclamati sintomi da COVID19 e si violi la quarantena si può integrare il reato di cui all’art. 452 del codice penale “epidemia colposa” punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso, infine, in cui si risulti positivi al COVID19 e si violi comunque la quarantena – anche nel caso in cui non si volesse direttamente trasmettere la malattia ma semplicemente nella coscienza di essere positivi, si accettasse il rischio di trasmetterla (c.d. dolo eventuale) – si integrerebbe il gravissimo reato di cui all’art. 438 del codice penale punito con l’ergastolo.

 

Avv. Paolino Salierno

I diritti del consumatore spiegati dall’avvocato Paolino Salierno

Il Codice del Consumo è un insieme di regole entrate in vigore con il Decreto Legislativo emesso il 6 settembre 2005 e il suo scopo è quello di riordinare la normativa fino a quel momento vigente, tutelando il consumatore.

Ogni volta che si acquista un prodotto, a prescindere che l’azione avvenga in un negozio fisico o virtuale, l’acquirente acquisisce dei diritti sul prodotto.

Codice del Consumo: video

L’avvocato Paolino Salierno ci parla del codice del consumo

Il Codice del Consumo regola e gestisce situazioni di varia natura, che possono verificarsi i consumatori infatti è suddiviso in 6 parti:

  1. Diritti fondamentali del consumatore.
  2. Norme sull’educazione, informazione e pubblicità.
  3. Contratti tra consumatore e venditore
  4. Sicurezza e qualità dei prodotti
  5. Associazioni dei consumi e alle class action
  6. Disposizioni finali.

Parlare nel dettaglio di tutto ciò che è contenuto all’interno del Codice del Consumo sarebbe troppo dispersivo.

Paolino Salierno: video

L’avvocato ci spiega il codice del consumo nel diritto civile

Per questa ragione l’avvocato Paolino Salierno ci ha fatto una panoramica dei punti salienti che potrebbero riguardarci quali: il diritto di recesso, il diritto di recesso all’interno di locali commerciali e la garanzia, che affronteremo in modo più dettagliato nella prossima puntata.

Buona visione!

Paolino Salierno ci parla del reato di violenza sessuale

Il reato di violenza sessuale viene affrontato nell’articolo 609 bis del Codice Penale e stabilisce quanto segue:

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Viene considerato presupposto necessario di tale delitto che l’atto sessuale sia associato al costringimento del soggetto passivo che può aversi tramite violenza fisica sulla persona o sulle cose, minaccia, intesa come violenza morale, e abuso di autorità, tanto di pubblica autorità (ad es. nei confronti di un soggetto detenuto), tanto di autorità privata (ad es. tra datore di lavoro e lavoratore).
Si tratta di atti espressione di un appetito o di un desiderio sessuale, che quindi riguardano zone erogene differenti, idonei al contempo ad invadere la sfera sessuale del soggetto passivo mediante costringimento.
Vi rientrano dunque diverse tipologie di atti, dal momento che il legislatore ha adottato una definizione onnicomprensiva, sostitutiva di quella vigente in precedenza e che era incentrata sulla distinzione tra congiunzione carnale (intesa come qualsiasi forma di compenetrazione corporale che consenta il coito o un equivalente abnorme di esso), ed atti di libidine violenti (intesi come ogni forma di contatto corporeo diversa dalla penetrazione, che, per le modalità con cui si svolge, costituisca inequivoca manifestazione di ebbrezza sessuale).
La cornice edittale della pena è stata modificata dall’art. 13 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69.
Reato violenza sessuale

Reato violenza sessuale

 Il comma secondo comprende due ipotesi di violenza sessuale mediante induzione cioè posta in essere non mediante azione diretta sulla persona offesa, ma secondo modalità specificamente descritte idonee a suggestionare la volontà della vittima, che sostituiscono l’abrogato delitto di violenza carnale presunta ex rat. 519, comma secondo.
La condizione di inferiorità deve sussistere al momento dell’atto sessuale e si riferisce non solo alla condizione di minorazione o deficienza dovuta a patologie organiche o funzionali, ma anche alla situazione di carenze affettive e familiari.
Il riferimento non è tanto alla sostituzione fisica quanto alla falsa attribuzione di generalità, status, qualifica e qualità personali (come ad esempio nel caso di soggetto che si finge medico).
È circostanza attenuante ad effetto speciale ex art. 63 che ricorre quando, con riferimento ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell’azione, si ritiene che la libertà personale o sessuale della vittima sia stata compressa in maniera meno grave.

Guida in stato di ebbrezza: i consigli dell’avvocato Paolino Salierno

Con l’estate si è più propensi nel lasciarsi andare a qualche bicchiere di troppo…

Paolino Salierno: video

Paolino Salierno

Come bisogna comportarsi quando siamo consapevoli di aver bevuto un pò troppo? Cosa prevede il Codice della strada? Che cosa non dobbiamo fare assolutamente davanti ad un posto di blocco? Ce lo spiega l’avvocato Paolino Salierno!

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