Paolino Salierno video

La responsabilità medica spiegata da Paolino Salierno

Eccoci con una nuova puntata di un caffè con l’avvocato Paolino Salierno che oggi ci parla della responsabilità medica, offrendo qualche valido consiglio da tenere presente.

Iniziamo con il definire cosa si intende quando si parla di responsabilità medica.

Per responsabilità medica ci si riferisce alla responsabilità che scaturisce dai danni cagionati ai pazienti  provocata da errori o omissioni da parte dei sanitari.

Paolino Salierno avvocato

Paolino Salierno avvocato

Responsabilità medica: la riforma Gelli-Bianco

La riforma Gelli-Bianco ha introdotto significative modifiche all’interno della responsabilità medica perché ha escluso la responsabilità penale dei medici per imperizia laddove venga dimostrato di essersi attenuti  alle linee guida valide e pubblicate online dall’Istituto Superiore di Sanità. Altro cambiamento introdotto  è quella per cui in sede civile i medici che operano a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria sono responsabili per colpa ai sensi dell’art.2043 del codice civile mentre le strutture sanitarie risponderanno solo per responsabilità contrattuale.

La responsabilità medica prevede diversi tipi di danni risarcibili. Generalmente vengono connessi alla causazione di un danno iatrogeno (lesione alla salute psico-fisica) determinata dalla colpa del medico o dalla mancanza di un valido consenso informato.

Dunque i pazienti che sono rimasti vittime di errori da parte dei sanitari che li hanno avuti in cura possono rivolgersi al giudice, per poter ottenere un risarcimento del pregiudizio subìto. Ciò può avvenire dopo la valutazione fatta da professionisti che possano comprendere se c’è un effettivo rapporto di causalità tra il danno e un operato non corretto sanitario.

Con la riforma Gelli-Bianco si ha il superamento della distinzione tra i gradi di colpa. Ad esempio l’articolo 590 sexies del codice penale dispone la non punibilità dell’esercente la professione sanitaria alla luce di questi presupposti:

  • La verificazione dell’evento a causa dell’imperizia
  • Il rispetto delle linee guida e l’adeguatezza alle specificità del caso concreto delle linee guida.

Quando è colpa del medico?

L’esercente della professione sanitaria risponde a titolo di colpa per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica nei seguenti casi:

  • Se l’evento si è verificato per colpa anche lieve causata da negligenza o imprudenza.
  • Se l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione. Quando ad esempio il medico ha comunque scelto e rispettato le linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche che non risultano però adeguate alla specificità del caso concreto. Fermo restando che il medico ha l’obbligo di disapplicare quando la specificità del caso rende necessario lo scostamento da esse.
  • Se l’evento si è verificato per colpa grave quando il medico ha scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche risultano adeguate o adattate al caso concreto. Tenuto conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.

Questo è solo un sintetico accenno sulla responsabilità medica, per scoprire i consigli e come agire nel migliore dei modi qualora si sia subìto un danno da parte dei sanitari, non vi resta che guardare il video in home o contattare direttamente l’avvocato Paolino Salierno ai seguenti recapiti telefonici: 0825 16 42 890 oppure 340 5936088.

Si precisa che il video in questione è stato girato in tempi non attuali e in cui la normativa vigente del tempo non prevedeva l’obbligo di indossare il DPI (la mascherina) in luoghi chiusi.

Multe su strisce blu e autovelox: non è sempre necessario limitarsi a pagare

A quanti di voi sarà successo di parcheggiare sulle strisce blu, pagare il ticket e non riuscire a rispettare il tempo previsto indicato sul biglietto e ritrovare al ritorno un verbale?

L’avvocato Paolino Salierno ci spiega cosa si può fare in questi casi perché non è necessario pagare la multa ma è possibile contestare il verbale in alcune circostanze specifiche.

Una nota del Ministero dei Trasporti del 2015 aveva ribadito che chi lasciava scadere il ticket del parcheggio sulle strisce blu non poteva essere punito con una multa ma doveva integrare il pagamento in proporzione alla durata effettiva della sosta.

La Corte di Cassazione si è posta in contrasto con la stessa nota del Ministero, stabilendo che qualora si accerti che la sosta si è prolungata oltre il tempo consentit, oltre l’orario indicato dal ticket per cui è stata pagata la tariffa, è legittima l’applicazione di una sanzione.

Paolino Salierno ci spiega in che modo è possibile evitare di pagare il totale del verbale ma solo integrare il tempo in esubero per cui non è stato pagato il ticket.

Paolino Salierno: video

Multe su strisce blu e autovelox non bisogna solo pagare il verbale

Multe autovelox: i consigli di Paolino Salierno

Per quanto riguarda le multe autovelox anche in questo caso bisogna pagare il contributo unificato ma vanno valutati alcuni particolari per poter evitare di pagare l’importo complessivo scritto sul verbale.

Per quanto concerne le multe riguardanti autovelox vanno valutati i casi singoli in base al tipo di sanzione e al tipo di autovelox e ciò necessita di una visione accurata da parte del vostro legale di riferimento che può comprendere l’esistenza o meno di presupposti per agire o meno.

Un consiglio di Paolino Salierno riguardo questa tipologia di multa è quello di riferire chi era al volante, qualora si decidesse di pagare il verbale, all’organo di Polizia da cui è partita la sanzione.

Buoni fruttiferi postali: le controversie spiegate da Paolino Salierno

I buoni fruttiferi postali sono finiti all’interno di un vero e proprio polverone perché Poste Italiane ha agito modificando i tassi d’interesse in senso peggiorativo.

Riguardo a ciò c’è molta confusione ed è per questo motivo che l’avvocato Paolino Salierno ha deciso di parlarci di alcune controversie che riguardano i buoni fruttiferi postali che sono stati emessi dal 1989 al 1999.

Paolino Salierno: video buoni fruttiferi

L’avvocato ci spiega alcune cose che dobbiamo sapere

Buoni fruttiferi postali: cosa sta accadendo

I buoni fruttiferi emessi a decorrere da luglio 1986 e prima del 1999, nonostante sul retro riportino un prospetto degli interessi maturati dalla data di emissione, vengono rimborsati da Poste Italiane con una cifra inferiore rispetto a quella indicata.

Dopo l’entrata in vigore del decreto del 13 giugno 1986 le Poste Italiane avrebbero dovuto emettere buoni fruttiferi postali della serie Q invece, per un pò di tempo, hanno continuato ad utilizzarfe i moduli delle serie O e P che indicavano tassi superiori ma non applicabili.

La legge infatti consentiva alle Poste di utilizzare, fino a esaurimento, solo buoni della serie P e non quelli della serie O a patto che venissero apposti due timbri: uno sul fronte e uno sul retro.

Poste Italiane continua a rimborsare importi inferiori rispetto a quelli spettanti, nonostante l’intestatario del buono non abbia mai ricevuto alcuna comunicazione sul presunto e diverso rendimento degli interessi, originariamente sottoscritte e unilaterlamente modificate.

Paolino Salierno: video

L’avvocato di parla dei buoni fruttiferi postali emessi dal 1986 al 1999

Paolino Salierno ci spiega quali sono i margini per poter chiedere un eventuale rimborso

C’è un modo per poter recuperare gli interessi che non si sono avuti?

Paolino Salierno ci spiega che se si è acquistato un buono fruttifero postale tra il 1986 e il 1999 e gli interessi incassati sono stati inferiori rispetto ai tassi previsti è possibile avere diritto ad un rimborso, che riguarderebbe cifre abbastanza importanti.

Prima di iniziare qualsiasi strada bisogna controllare la data di emissione del buono fruttifero postale e la serie. Se la data di emissione è anteriore al 1986 le possibilità di ottenere un rimborso sono scarse se la data è invece posteriore bisogna verificare la serie.

Se risulta appartenere alla serie rarissima O è molto probabile che, in caso di contenzioso, si abbia ragione. Riguardo alle serie P bisogna verificare che siano stati apposti due timbri.

Lo studio legale Salierno sito ad Avellino Corso Vittorio Emanuele II n. 359 offre una prima consulenza gratuita sull’argomento. Per maggiori informazioni e per prenotare un appuntamento è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici:

  • 0825 51 64 28 90
  • 340 59 36 088

Per scoprire maggiori dettagli non vi resta che guardare il video in home.

Diritti del consumatore: tutto ciò che dobbiamo sapere per non farci truffare

Siamo sempre più abituati ad acquistare online, da grandi catene commerciali non virtuali o da negozi rivenditori ufficiali. Ciò comporta non pochi dubbi nel capire quali sono i diritti del consumatore, ciò che spetta al tramite che sta vendendo un prodotto e ciò che compete all’azienda di produzione.

Quante volte vi è successo di comprare un elettrodomestico nuovo o qualsiasi altro prodotto elettronico che, appena arrivato nella vostra abitazione, risultava mal funzionante o difettato?

Quante volte il vostro rivenditore vi ha detto di telefonare il call center della casa madre perché non era sua responsabilità il difetto di fabbrica?

Quante volte avete chiamato il call center indicato e non avete avuto risposta al vostro problema?

Quante volte non avete potuto cambiare un acquisto difettato per sostituirlo con uno identico ma funzionante?

Quante volte siete stati ingannati dal rivenditore ufficiale di turno?

Paolino Salierno: video

Paolino Salierno

Nell’ultima video puntata di Un caffé con l’avvocato, Paolino Salierno, ci aveva illustrato in via generale i diritti del consumatore.

Oggi entriamo nel dettaglio parlando di prodotti difettati e venduti da aziende autorizzate, per scoprire cosa si può fare, quali sono i nostri diritti, le tempistiche da rispettare e come non farci truffare dal “furbetto” di turno che non vuole sostituire un acquisto difettato con uno nuovo e funzionante!

Buona visione!

I diritti del consumatore spiegati dall’avvocato Paolino Salierno

Il Codice del Consumo è un insieme di regole entrate in vigore con il Decreto Legislativo emesso il 6 settembre 2005 e il suo scopo è quello di riordinare la normativa fino a quel momento vigente, tutelando il consumatore.

Ogni volta che si acquista un prodotto, a prescindere che l’azione avvenga in un negozio fisico o virtuale, l’acquirente acquisisce dei diritti sul prodotto.

Codice del Consumo: video

L’avvocato Paolino Salierno ci parla del codice del consumo

Il Codice del Consumo regola e gestisce situazioni di varia natura, che possono verificarsi i consumatori infatti è suddiviso in 6 parti:

  1. Diritti fondamentali del consumatore.
  2. Norme sull’educazione, informazione e pubblicità.
  3. Contratti tra consumatore e venditore
  4. Sicurezza e qualità dei prodotti
  5. Associazioni dei consumi e alle class action
  6. Disposizioni finali.

Parlare nel dettaglio di tutto ciò che è contenuto all’interno del Codice del Consumo sarebbe troppo dispersivo.

Paolino Salierno: video

L’avvocato ci spiega il codice del consumo nel diritto civile

Per questa ragione l’avvocato Paolino Salierno ci ha fatto una panoramica dei punti salienti che potrebbero riguardarci quali: il diritto di recesso, il diritto di recesso all’interno di locali commerciali e la garanzia, che affronteremo in modo più dettagliato nella prossima puntata.

Buona visione!

Paolino Salierno ci parla del reato di violenza sessuale

Il reato di violenza sessuale viene affrontato nell’articolo 609 bis del Codice Penale e stabilisce quanto segue:

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Viene considerato presupposto necessario di tale delitto che l’atto sessuale sia associato al costringimento del soggetto passivo che può aversi tramite violenza fisica sulla persona o sulle cose, minaccia, intesa come violenza morale, e abuso di autorità, tanto di pubblica autorità (ad es. nei confronti di un soggetto detenuto), tanto di autorità privata (ad es. tra datore di lavoro e lavoratore).
Si tratta di atti espressione di un appetito o di un desiderio sessuale, che quindi riguardano zone erogene differenti, idonei al contempo ad invadere la sfera sessuale del soggetto passivo mediante costringimento.
Vi rientrano dunque diverse tipologie di atti, dal momento che il legislatore ha adottato una definizione onnicomprensiva, sostitutiva di quella vigente in precedenza e che era incentrata sulla distinzione tra congiunzione carnale (intesa come qualsiasi forma di compenetrazione corporale che consenta il coito o un equivalente abnorme di esso), ed atti di libidine violenti (intesi come ogni forma di contatto corporeo diversa dalla penetrazione, che, per le modalità con cui si svolge, costituisca inequivoca manifestazione di ebbrezza sessuale).
La cornice edittale della pena è stata modificata dall’art. 13 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69.
Reato violenza sessuale

Reato violenza sessuale

 Il comma secondo comprende due ipotesi di violenza sessuale mediante induzione cioè posta in essere non mediante azione diretta sulla persona offesa, ma secondo modalità specificamente descritte idonee a suggestionare la volontà della vittima, che sostituiscono l’abrogato delitto di violenza carnale presunta ex rat. 519, comma secondo.
La condizione di inferiorità deve sussistere al momento dell’atto sessuale e si riferisce non solo alla condizione di minorazione o deficienza dovuta a patologie organiche o funzionali, ma anche alla situazione di carenze affettive e familiari.
Il riferimento non è tanto alla sostituzione fisica quanto alla falsa attribuzione di generalità, status, qualifica e qualità personali (come ad esempio nel caso di soggetto che si finge medico).
È circostanza attenuante ad effetto speciale ex art. 63 che ricorre quando, con riferimento ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell’azione, si ritiene che la libertà personale o sessuale della vittima sia stata compressa in maniera meno grave.

Guida in stato di ebbrezza: i consigli dell’avvocato Paolino Salierno

Con l’estate si è più propensi nel lasciarsi andare a qualche bicchiere di troppo…

Paolino Salierno: video

Paolino Salierno

Come bisogna comportarsi quando siamo consapevoli di aver bevuto un pò troppo? Cosa prevede il Codice della strada? Che cosa non dobbiamo fare assolutamente davanti ad un posto di blocco? Ce lo spiega l’avvocato Paolino Salierno!

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