Vincenzo De Luca

Vincenzo De Luca pubblica l’ordinanza n.83

Dopo l’ordinanza n.82 e il relativo chiarimento della stessa Vincenzo De Luca pubblica l’ordinanza n.83 che definisce le disposizioni in tema di esercizi commerciali e limitazioni alla mobilità.

L’ordinanza n.83 ha validità dal 23 ottobre fino al 13 novembre e stabilisce quanto segue.

Tutte le attività commerciali, sociali e ricreative hanno obbligo di chiusura dalle 23:00 alle 05:00. Gli avventori devono rientrare nel proprio domicilio alle ore 23:30.

Sono consentiti gli spostamenti solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, di urgenza o per motivi di salute. Il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro è sempre consentito.

Durante l’intero arco della giornata non ci si può spostare dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti per il diretto interessato o per l’accompagnatore gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali o in situazioni di necessità o di urgenza o per motivi di salute.

Per potersi spostare in questi casi, sopra riportati, occorre un’autodichiarazione con specifica documentazione (ricevuta di pagamento, biglietto d’ingresso, titoli analoghi che attestino i motivi presenti all’interno del documento autocertificato.

Stiamo assaporando i tempi mai vissuti del proibizionismo, attendiamo nuove ordinanze, autocertificazioni e nuove limitazioni. L’ironia nasce dalla copiosa produzione di ordinanze di questi ultimi tempi. Ricordiamo che già durante il lockdown era stato previsto un ritorno del Covid-19.

Il problema oggi rispetto ai mesi precedenti non risiede nella quantità giornaliera dei casi positivi perché a questo punto la Regione Campania dovrebbe sottoporre l’intera popolazione campana a tamponi naso-faringei.

A fronte delle problematiche economiche che tutti gli imprenditori hanno affrontato, soprattutto quelli attivi nell’ambito ristorativo e ricreativo, consigliamo che oltre alle ordinanze copiose vengano dati aiuti economici a tutte quelle categorie che vengono menzionate all’interno delle nuove ordinanze.

La saga continua e restiamo in attesa di nuova documentazione proibizionista!

Regione Campania: chiarimento dell’ordinanza n.82

Dopo aver pubblicato l’ordinanza n.82 viene pubblicato un chiarimento all’ordinanza per specificare  alcuni punti in modo più specifico.

Il chiarimento all’ordinanza n.82 stabilisce quanto segue e si riferisce, in modo particolare, alle restrizioni relative al Comune di Arzano.

La sospensione delle attività commerciali e produttive non viene applicata a quelle che si trovano nell’area industriale esterna all’area urbana.

La sospensione e i limiti alla circolazione si applicano a tutte le attività commerciali diverse da quelle che vi elencheremo di seguito. Dunque è consentita l’attività alle seguenti categorie:

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari o bevande e tabacco in esercizi specializzati che corrispondono al codice Ateco 47.2
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni in esercizi specializzati che corrispondono al codice Ateco: 47.4
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio di esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e di riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • Commercio al dettaglio di libri
  • Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Restano chiusi a prescindere dall’attività svolta i mercati. Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva.

Per quanto concerne l’allontanamento dalla propria abitazione gli abitanti del comune di Arzano possono lasciare le proprie abitazioni solo per esigenze di approvvigionamento di beni e di servizi di prima necessità e per lo svolgimento di attività anche lavorative relative alle categorie merceologiche e ai servizi non sospesi per cui l’espletamento è consentito anche oltre il territorio comunale.

Vincenzo De Luca e l’ordinanza n.82

Vincenzo De Luca pubblica l’ordinanza regionale n.82 che riguarda nuove disposizioni che circa le attività didattiche e limiti di mobilità sul territorio regionale e ulteriori disposizioni che riguardano il comune di Arzano.

L’ordinanza regionale n.82 stabilisce quanto segue:

  • Viene confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria. Viene fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità ovvero per coloro che hanno disturbi dello spettro autistico, previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico.
  • Un’eventuale riapertura delle attività in presenza per quanto riguarda la scuola primaria è prevista per il 26 ottobre 2020.
  • Dal 23 ottobre i cittadini campani non possono spostarsi dalla provincia di residenza o dal proprio domicilio abituale verso altre province della Campania. Gli spostamenti sono permessi solo ed esclusivamente per esigenze legate a motivi di salute, a comprovati motivi di lavoro, comprovati motivi di natura familiare, motivi scolastici inerenti attività formative e socio-assistenziali. Ciò deve essere attestato attraverso un’autocertificazione personale di responsabilità.
  • In caso di spostamenti è consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale.
Regione Campania: l'ordinanza regionale n.82

Regione Campania: l’ordinanza regionale n.82

Ordinanza regionale n.82 e le restrizioni per il comune di Arzano

  • Fino al 30 ottobre, salvo ulteriori provvedimenti, nel comune di Arzano vi è il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone residenti. Vige il divieto di accesso nel territorio comunale. Sono state sospese le attività degli uffici pubblici, eccezione fatta per l’erogazione di servizi di pubblica utilità.
  • Sono state sospese le attività commerciali e produttive in cui sono incluse le attività ristorative fatta eccezione per le consegne a domicilio e per ciò che riguarda i servizi alla persona da parte di attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità.
  • Possono entrare e uscire dal territorio comunale di Arzano gli operatori sanitari, gli operatori socio-sanitari e il personale impiegato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza e nelle attività che risultano essere indispensabili allo svolgimento di pulizia e sanificazione dei locali con l’obbligo di utilizzo di mascherine. Al di fuori di questi elementi elencati è vietata l’uscita dal territorio comunale per lo svolgimento di attività lavorativa.
  • Nel comune di Arzano è stata disposta la chiusura delle strade secondarie.
  • Sono stati predisposti dall’ASL competente effettuazioni di screening in modo da monitorare l’andamento epidemiologico.

Regione Campania: Vincenzo De Luca e l’ordinanza regionale n.81

Vincenzo De Luca pubblica l’ordinanza regionale n.81 che conferma le disposizioni in tema di attività di ristorazione, ricevimenti, attività ludico e ricreative e per ciò che concerne gli eventi di aggregazione e delle riunioni che sono già presenti nell’ordinanza n.79, pubblicata lo scorso 15 ottobre 2020.

L’ordinanza regionale n.81 stabilisce alcuni punti che vi spiegheremo.

Vincenzo De Luca

Vincenzo De Luca

Ordinanza regionale n.81

Poiché la situazione epidemiologica in Campania ha presentato un numero di contagi pari a 1570 ed è dunque in aumento rispetto ai dati rilevati nei giorni precedenti.

Le disposizioni e i comportamenti da adottare per limitare i contagi sono:

  • Il divieto per i bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub e vinerie e simili di vendita con asporto  dalle ore 21:00 perché questo potrebbe creare assembramenti nella consumazione non domestica e il non corretto utilizzo delle mascherine.
  • Sono esclusi da questo divieto le attività impiegate nel delivery che non hanno nessuna restrizione oraria. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna in auto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario.
  • Resta ancora valido il divieto di organizzare e svolgere fiere e sagre e qualsiasi attività si svolga in maniera non statica.
  • Non possono svolgersi feste, ricevimenti comprese quelle civili e religiose in qualsiasi luogo che sia al chiuso o all’aperto. Non possono essere invitati estranei al nucleo familiare anche se in numero di massimo 30 persone per evitare forme di assembramento che possano propagare e diffondere il virus.
  • Restano validi gli obblighi di distanziamento interpersonale e resta attiva la disposizione per cui l’attività di jogging se svolta sul lungomare, in parchi pubblici e nei centri storici e in qualsiasi posto non isolato dalle ore 06:00 alle ore 08:30.
  • I gestori delle sale da gioco e delle scommesse devono chiudere alle ore 21:00.
  • Vige il divieto di aggregarsi o fare riunioni al chiuso o all’aperto anche se le motivazioni di questi incontri sono connessi  d eventi celebrativi o che si svolgano sotto forma di cortei ( i funerali) a meno che non si svolgano in forma statica.
  • Fino al 30 ottobre le attività didattiche dovranno svolgersi a distanza. Sono incluse le attività di verifica (esami di profitto e verifiche intercorso) delle Università fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno dove le lezioni sono state programmate dal competente Ateneo in presenza.

Regione Campania: l’ordinanza n.80

In meno di 24 ore dalla pubblicazione dell’ordinanza n79 siamo arrivati all’ordinanza n.80 che integra e modifica alcuni punti dell’ordinanza n.79.

Regione Campania

Regione Campania

L’ordinanza n.80 è valida dal 17 ottobre fino al 30 e stabilisce quanto segue:

  • È consentita anche in presenza l’attività delle scuole dell’infanzia, nidi e asili della fascia di età da 0 a 6 anni.
  • Sono consentiti in presenza i corsi non scolastici con lezioni e eventi formativi di una durata non superiore ad un’ora in aula, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

L’ordinanza n.80 non è altro che una rettifica che riguarda alcuni punti dell’ordinanza precedente.

Obbligo di avere sempre
con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di
fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non
conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per
le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il
consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché
coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità

Restiamo in attesa di nuove ordinanze.

Regione Campania: Vincenzo De Luca pubblica l’ordinanza n.79

Dopo poco tempo dalla pubblicazione dell’ordinanza n.78, Vincenzo De Luca pubblica l’ordinanza n.79 che riguarda le misure ulteriori per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che è valida dal 16 fino al 30 ottobre.

Dai report pervenuti dall’Unità di crisi regionale in cui si è evidenziata una crescita costante dei casi positivi al Covid-19 e un incremento dei sintomatici e degli accessi ospedalieri è necessario, secondo Vincenzo De Luca, implementare ulteriori misure di contenimento in aggiunta a quelle già disposte all’interno del DPCM del 13 ottobre 2020.

L’incremento dei contagi registrati è accaduto a seguito di alcuni eventi di carattere sociale e celebrativo e di attività connesse alla ristorazione e alla frequenza scolastica.

Vincenzo De Luca

Vincenzo De Luca

Regione Campania: cosa dice l’ordinanza n.79

Nell’ordinanza n.79 si stabilisce che a causa del livello di contagio registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, è necessario sospendere le attività didattiche e educative in presenza, sono incluse anche le riunioni in presenza degli organi collegiali nonché quelle per le elezioni degli stessi.

Sono vietate le feste, anche conseguenti a cerimonie civili o religiose (matrimoni, battesimi) in tutti i luoghi al chiuso o all’aperto e con la partecipazione di invitati che siano estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero di 30. Questa decisione è finalizzata per il evitare momenti di assembramento che possano propagare la diffusione del virus.

Sono sospese le attività dei circoli ludici e ricreativi. Sono da evitare le forme di aggregazione e di riunioni al chiuso e all’aperto anche connessi a eventi celebrativi che non si svolgano in forma statica.

Gli uffici  e gli Enti pubblici devono differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurando un’articolazione in fasce orarie differenziare e scaglionate in modo tale da evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti.

È fatta raccomandazione agli Enti ed uffici competenti di differenziare gli orari di servizio
giornaliero del personale in presenza, assicurandone un’articolazione in fasce orarie
differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico
collettivo e relativi affollamenti.
Nelle more delle competenti determinazioni di cui al periodo precedente, nel perseguimento
delle esigenze di tutela della salute pubblica collegate alla necessità di evitare picchi di
presenze sui mezzi pubblici negli orari di maggiore affluenza, per i giorni 19 e 20 ottobre
2020 è disposta la seguente articolazione dell’orario di ingresso del personale pubblico negli
uffici ubicati nel territorio regionale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario e
quello comunque impegnato in attività connesse all’emergenza o in servizi pubblici
essenziali:
– personale con iniziale del cognome A-D: ore 7,30-8,30;
– personale con iniziale del cognome E-O: ore 8,30-9,30;
– personale con iniziale del cognome P-Z: ore 9,30-10,30;
ed il consequenziale adeguamento dell’orario di uscita;

Tutti gli esercizi di ristorazione: bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili hanno il divieto di vendita con asporto dalle ore 21:00 perché ciò potrebbe determinare assembramenti nella consumazione non domestica e comporterebbe il non corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine). È consentito il delivery senza limiti di orario.

Regione Campania: Vincenzo De Luca pubblica l’ordinanza n.78

Vincenzo De Luca nelle scorse ore ha pubblicato una nuova ordinanza: la 78esima che riguarda ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La pubblicazione di quest’ordinanza deriva da un aumento della diffusione dei contagi in Campania, tenendo conto dell’alta densità abitativa delle diverse aree della regione. Dal 13 ottobre ci sono stati 818 nuovi contagi e questo numero aumenterà, quasi sicuramente nei prossimi giorni, stando alle statistiche.

Vincenzo De Luca: ordinanza n.75

Vincenzo De Luca

Quali sono le disposizioni nuove che si dovranno adottare in Campania, leggendo l’ultima ordinanza?

L’ordinanza n. 78 stabilisce che:

  • I bar e gli esercizi simili hanno l’obbligo di chiusura dalle ore 23:00 alle 05:00 del giorno successivo dalla domenica al giovedì.
  • È vietato organizzare fiere e sagre e eventi o attività il cui svolgimento preveda mobilità. Eventi in forma statica (stando seduti o fermi) si possono svolgere e organizzare.
  • Per quanto concerne i matrimoni valgono le disposizioni stabilite nell’ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020.
  • Sono obbligatori i distanziamenti previsti dal DPCM del 13 ottobre 2020. È consentito svolgere attività di jogging dalle ore 06:00 alle ore 08:30, se svolta in parchi pubblici, sul lungomare, nei centri storici e in qualsiasi luogo non isolato.
  • Per quanto riguarda le sale da gioco e di scommesse è obbligatorio consentire l’accesso soltanto dopo disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e dopo aver misurato la temperatura corporea. È vietato l’ingresso ai soggetti che hanno una temperatura corporea superiore ai 37,5°. È inoltre obbligatorio limitare la presenza all’interno e all’esterno dei locali, per poter garantire il giusto distanziamento che deve essere di un minimo di 1,5 metri tra le persone.
  • È vietata qualsiasi forma di assembramento pena la sospensione dell’attività.
Regione Campania

Regione Campania

Che costa sta accadendo in Campania e in Italia e qual è la situazione attuale

In Italia stiamo assistendo un progressivo peggioramento dell’epidemia Covid-19, come era stato già previsto i mesi scorsi.  Dunque è essenziale adottare alcuni comportamenti che siano di protezione per la nostra salute e per quella degli altri.

È importante evitare eventi e iniziative che possano essere a rischio come eventi di aggregazione in luoghi pubblici e privati. È obbligatorio adottare con consapevolezza dei comportamenti individuali che siano rigorosi per evitare qualsiasi tipo di trasmissione del virus e per evitare un rapido peggioramento dell’epidemia.

La trasmissione locale del virus sta provocando focolai di dimensioni rilevanti soprattutto in ambito domiciliare e familiare. Dunque è necessario mantenere una consapevolezza circa un peggioramento del Covid-19. Risulta necessario rispettare in modo rigoroso tutte le misure di contenimento: lavaggio delle mani, l’uso delle mascherine e il distanziamento interpersonale. In lieve aumento sono i focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito intra scolastico.

La richiesta crescente di tamponi sta mettendo a dura prova l’ASL

Vincenzo Alaia , lo scorso 30 agosto, aveva scritto una lettera aperta a Vincenzo De Luca che lo esortava a prendere provvedimenti per autorizzare i laboratori privati nell’effettuare tamponi faringei per agevolare le ASL e gli ospedali.

La situazione anticipata nei mesi precedenti da Vincenzo Alaia rispecchia pienamente ciò che sta accadendo ora poiché la richiesta crescente di tamponi crea non poche difficoltà alle strutture autorizzate che effettivamente sono attrezzate per poter effettuare questo tipo di esame specifico.

Intanto vi riportiamo la lettere di Vincenzo Alaia indirizzata a Vincenzo De Luca e datata 30 agosto 2020.

Vincenzo Alaia: la lettera aperta indirizzata a Vincenzo De Luca

Stimato Presidente,

la richiesta crescente di tamponi per accertare la presenza del Covid-19 sta mettendo in affanno l’Azienda Sanitaria Locale e i laboratori pubblici come il Moscati. Si pone l’esigenza, pertanto, anche in vista della riapertura delle scuole, di autorizzare i laboratori privati affinché possano anch’essi effettuare tale procedura diagnostica. Circostanza, questa, che non solo consentirebbe all’ASL di agire più agevolmente, ma anche ai cittadini di evitare lunghe attese per l’esame e per l’esito.

Abbiamo tanti laboratori privati che effettuano già test sierologici e hanno attrezzature e competenze adeguate per la somministrazione dei tamponi. In questa fase di particolare congestione, acuita anche dai rientri dalle vacanze e nelle prossime settimane con il via alle lezioni, il supporto di questi laboratori sarebbe prezioso per ASL e strutture pubbliche autorizzate, che saranno sempre più sottoposte a un carico  notevole di richieste.

Da qui la sollecitazione a fare un passo avanti ed autorizzare i laboratori privati a somministrare i tamponi. Già come avviene per i test sierologici il tutto avverrebbe in piena sinergia con le autorità sanitarie, nel contesto di un proficuo coordinamento e di una fattiva collaborazione.

Spero che questa richiesta venga presto vagliata e recepita. Anche perché nelle prossime settimane, anche con l’apertura delle scuole, continueremo a registrare un significativo aumento di richieste di tamponi.

Con la stima di sempre.

Vincenzo Alaia

Vincenzo Alaia: lettera apertaerta a

Una crescente richiesta di poter effettuare i tamponi sa mettendo a dura prova le ASL

Tamponi nasofaringei: la situazione attuale

Oggi per poter effettuare dei tamponi naso-faringei in forma privata e non obbligatori perché conseguenti alla positività di un test sierologico le situazioni che si prospettano sono diverse.

Può richiedere un tampone privato un possessore di Partita Iva che abbia anche un’attività e quindi che voglia sottoporre a questo esame i propri dipendenti.

Puoi richiedere privatamente un tampone naso-faringeo chiunque pratichi sport e possa avere una ricetta medica prescritta da un medico sportivo.  Un tampone può essere prescritto anche dal proprio medico curante.

In breve l’autorizzazione per poter eseguire un tampone naso-faringeo si può ottenere in diversi modi.

Il problema che si riscontra oggi è la mancanza di un luogo in cui potersi recare per poter effettuare questo esame.

I laboratori privati in Irpinia, ad esempio, sono attrezzati per poter effettuare il test sierologico ma non lo sono ancora per poter effettuare il tampone naso-faringeo. Alcuni si stanno organizzando, ciò che ci è stato detto al telefono perché abbiamo contattato diversi laboratori di analisi per poterci rendere conto della situazione reale e dello stato delle cose. Dunque la situazione resta critica per quanto riguarda questo aspetto e c’è bisogno di una maggiore fluidità che permetta una scelta più ampia.

Vincenzo De Luca e l’ordinanza n.75

Vincenzo De Luca continua a pubblicare nuove ordinanze e nuove disposizioni cui dovranno attenersi cittadini e imprenditori campani. Dopo l’ordinanza n. 74 che riguardava ingressi nella Regione Campania arriva un adeguamento dei protocolli di sicurezza e su altre misure urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del virus.

Per poter garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali vi è un report di monitoraggio della fase 2 e i dati relativi alla settimana elaborato dal Ministero della Salute che rivela un trend in aumento della diffusione dei contagi, per quanto concerne il territorio nazionale. Il 28 settembre i casi registrati sono pari a 295, in aumento rispetto ai giorni precedenti.

L’Unità di crisi ha dunque aggiornato il protocollo di sicurezza relativo ai settori di Cinema, Teatro e Spettacoli dal vivo e per quanto riguarda il settore della Ristorazione, Bar e Wedding e Cerimonie in cui si reintroducono alcune misure già disposte all’inizio della fase 2.

Vincenzo De Luca: ordinanza n.75

Vincenzo De Luca

Ordinanza n.75 cosa dispone

L’ordinanza n. 75 è valida fino al prossimo 7 ottobre e stabilisce che:

  • L’esercizio e la fruizione delle attività relative a Cinema, Teatri e Spettacoli  pubblicata il 24 settembre 2020.
  • Tutti gli esercizi commerciali (compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie e supermercati dalle ore 22:00 in poi non posso vendere  alcun tipo di bevanda alcolica anche se le stesse sono da asporto. È possibile la somministrazione al banco nel rispetto del distanziamento obbligatorio e ai tavoli. Gli esercizi commerciali che non possono garantire queste misure e disposizioni devono chiudere alle 22:00.
  • Dalle ore 22:00 alle ore 06:00 non possono essere consumate bevande alcoliche in aree pubbliche o in prossimità di bar ed altri locali pubblici.
  • Non è possibile organizzare fiere e sagre e qualsiasi attività o evento non si svolga in forma statica e con postazioni fisse.
  • È vietato salire a bordo di mezzi di trasporto senza mascherina. Chi non indossa la mascherina deve essere sanzionato ed essere invitati a scendere dal mezzo di trasporto per evitare contagi. In caso di rifiuto da parte del passeggero sprovvisto di mascherina si deve disporre il blocco del bus o del treno e si può richiedere l’intervento delle Forze dell’ordine.

Cosa si potrà fare e non fare da giugno

  • È possibile dal primo ottobre 2020 svolgere feste e ricevimenti con un limite massimo di 20 partecipanti.
  • È obbligatorio rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e degli utenti e degli utenti degli uffici pubblici aperti al pubblico, impedendo l’ingresso laddove venga rilevata una temperatura superiore a 3,5°C.
  • I gestori di ristoranti e di altri esercizi simili e analoghi devono effettuare l’identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori, rilevando e conservando i dati di un documento di identità che sia idoneo.
  • È obbligatorio l’utilizzo della mascherina nei luoghi all’aperto, durante l’arco dell’intera giornata e a prescindere dalla distanza interpersonale. L’obbligo non riguarda i bambini di età inferiore ai sei anni e per coloro che hanno patologie incompatibili con l’uso della mascherina. Non è previsto inoltre l’obbligo della mascherina durante l’esercizio di attività motoria in forma individuale o sportiva.
  • I titolari di qualsiasi esercizio commerciale devono effettuare la misurazione della temperatura corporea all’ingresso e assicurare la presenza di dispenser di gel o di soluzioni igienizzanti, subordinando l’accesso ai locali al chiuso previa igienizzazione delle mani e al riscontro di una temperatura corporea inferiore a 37,5°C.
  • Ai soggetti fragili è raccomandata la non esposizione per rischi sanitari collegati e di adottare prudenza nelle relazioni interpersonali.

Questi sono i punti principali che riguardano l’ordinanza n.75 dove potrebbero e sono opinabili alcuni punti come l’obbligo di indossare costantemente la mascherina anche se non ci si trova in prossimità di luoghi pubblici e qualora l’unica presenza sia quella del soggetto in questione.

Altro punto su cui si dovrebbe riflettere è quello di limitare la vendita di alcolici da una determinata fascia oraria in poi, in quanto la seguente disposizione potrebbe essere tranquillamente aggirata, ovviando per incontri privati all’interno di abitazioni private visto che la seguente ordinanza non limita ancora la possibilità di aggregazione privata.

Inoltre sono stati citati nella seguente ordinanza cinema, teatri, bar, ristoranti ma le palestre, ad esempio, che sono un luogo in cui non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina non hanno subìto limitazioni alcune quando, in realtà, sono luoghi maggiormente a rischio rispetto a quelli elencati nella seguente ordinanza.

Si aspettano nuove ordinanze e disposizioni.

Vincenzo De Luca: cosa dice l’ordinanza n. 74

Vincenzo De Luca il 27 settembre ha reso nota un’altra ordinanza che riguarda le Misure urgenti per quanto riguarda i rientri dai paesi individuati con Ordinanze del Ministro della Salute del 12 agosto 2020.

L’ordinanza in questione del Ministero della Salute dice che le persone che intendono fare ingresso in Italia o che nei 14 giorni antecedenti all’ingresso hanno soggiornato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna hanno l’obbligo di:

  • presentarsi  a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso in Italia.
  • Deve sottoporsi a tampone dall’esito negativo.
  • In Italia c’è l’obbligo di sottoporsi a tampone al momento dell’arrivo in aeroporto o nel luogo di confine. Entro 48 ore dall’ingresso in Italia è possibile effettuare il test presso l’azienda territoriale di competenza e i soggetti sono sottoposti all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
  • Anche se le persone che entrano in Italia sono asintomatiche sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il territorio.
  • In caso di insorgenza di sintomi Covid-19 resta l’obbligo di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria attraverso i numeri telefonici dedicati.
Vincenzo De Luca

Vincenzo De Luca

L’ordinanza regionale di Vincenzo De Luca

Attraverso l’ordinanza del 27 settembre restano in vigore gli obblighi precedentemente enunciati con l’aggiunta dei paesi menzionati nell’ordinanza ministeriale del 21 settembre 2020 che  fanno riferimento al ritorno o al soggiorno nei seguenti paesi:

  • Croazia
  • Grecia
  • Malta
  • Spagna Francia (Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts de France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra

Vincenzo De Luca, in base all’andamento epidemiologico rilevato, ha deciso di incrementare i controlli di identificazione dei passeggeri e l’esecuzione di Test oltre la raccolta di informativa composta da scheda pre-triage regionale e dal consenso informativo.

Qualora i passeggeri di rientro da paesi a rischio si rifiutino di effettuare il test verrà raccolta la dichiarazione di rifiuto che prevede l’obbligo da parte del dichiarante di denunciarsi all’ASL Competente territorialmente per effettuare il test.

Ogni sera USMAF e GESAC trasferiscono all’Unità di crisi regionale un report in cui per ogni singolo volo viene comunicato il numero totale dei passeggeri per volo, il numero dei passeggeri che hanno effettuato il test all’aeroporto, il numero dei passeggeri esentati dall’obbligo del test e il numero dei passeggeri che hanno rifiutato il test all’aeroporto.

L’ordinanza è valida fino al 7 ottobre e i soggetti devono:

  1. Sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone,al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile.

  2. in caso di impossibilità di effettuare il test, di segnalarsi in ogni caso presso i presidi allestiti in Aeroporto, compilando i moduli ivi forniti dal personale addetto

  3. Comunicare, altresì, immediatamente, il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

  4. Restare in isolamento fiduciario presso l’abitazione o dimora dichiarata fino alla comunicazione dell’esito del tampone.

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